SCARICA IL MANUALE IN F.TO WORD (.doc)
  HOME PAGE >> INTRODUZIONE >> MANUALE
 

APPENDICE LEGISLATIVA

In questa appendice legislativa sono riportati i provvedimenti che con maggior frequenza l’impresa incontra sulla sua strada. Ad ogni legge corrisponde un obbligo ed il rispetto delle regole è fondamentale per poter lavorare  con serenità ed al riparo di quanto può derivare da un eventuale ispezione da parte degli Enti di controllo.


Luoghi di lavoro

1 Concessione edilizia

(L. 28.01.77 m. 10 Cosiddetta Bucalossi)
E' la concessione che permette l'edificazione di nuove costruzioni. E' rilasciata dal Sindaco, previo parere dell'ASL.

2 Abitabilità - Agibilità
(T.U.LL.SS. m. 1265 del 27.07.34 art. 221)
E' il permesso che concede l'utilizzo del locale (agibilità) e la sua abitabilità. Viene rilasciato dal Sindaco, previo parere favorevole dell'ASL II Regolamento di Igiene definisce in modo univoco i termini con la frase "licenza d'uso".
3 Autorizzazione all'esercizio dell'attività

3 Autorizzazione all'esercizio dell'attività
(Regolamento Comunale Locale di igiene o Regolamento di Igiene)
E' il nulla osta all'esercizio dell'attività. E' rilasciata dal Sindaco previo parere dell'ASL. Deve essere chiesta 15 giorni prima dell'inizio attività al Sindaco del Comune in cui ha sede l'attività.


4 Deroga all'uso per interrati e seminterrati
(DPR 303/56, art. 8)
E' vietato il lavoro in locali interrati o seminterrati. Si può ottenere una deroga a tale divieto chiedendo l'autorizzazione all'ASL..


Igiene del lavoro

5 Autorizzazione sanitaria
(DPR 327/80, art. 25)
E' obbligatoria in caso siano manipolate sostanze o materie destinate all'alimentazione. Si richiede all'ASL.

6 Visite mediche periodiche
(DPR 303/56, art. 33. D.Lvo 277/91; D.Lvo 626/94)
Sono visite mediche cui obbligatoriamente devono essere sottoposti i dipendenti che sono in contatto con sostanze o lavorazioni nocive, tossiche e pericolose, ivi compreso il rumore. Le visite possono essere mensili, trimestrali, semestrali, annuali..., a seconda dei rischi derivanti dalla attività (lo stabilisce il medico, che deve essere specializzato in medicina del lavoro). Le sostanze sono indicate in una tabella allegata al DPR 303/56.

7 Autorizzazione allungamento periodo
(DPR 303/56, art. 35)
Può essere richiesta per diminuire la frequenza delle visite mediche periodiche, quando sia diminuito il pericolo igienico della lavorazione.
L'autorizzazione è rilasciata dall'ASL, su domanda.

8 Autorizzazione all'esonero visite mediche periodiche
(DPR 303/56, art. 35)
Può essere richiesto all'ASL (su domanda) per inconsistenza di rischi lavoratori.

9 Registri infortuni
(DPR 547/55, art. 403; D.Lvo 626/94)
E' il registro in cui vengono annotati tutti gli infortuni che si verificano in azienda, qualunque sia il tipo di azienda, e che comportino inabilità temporanea, con assenza superiore a tre giorni, o inabilità permanente, o morte. Deve essere tenuto da tutte le azienda (iscritte all'INAIL) presso la sede. Deve essere fatto all'inizio dell'attività e vidimato dall'ASL.

10 Valutazione esposizione rumore
(D.Lvo 277/91)
Documento con il quale l'imprenditore deve valutare(scadenza per gli impianti esistenti: 4 ottobre 1992) l'esposizione dei lavoratori al rumore in azienda. Tale documento di valutazione deve essere supportato da un rilievo fonometrico nei casi in cui l'esposizione al rumore superi gli 80 decibel A.
Nei casi di rumore inconsistente è sufficiente una autocertificazione.

11 Denuncia superamento limiti rumore e registro esposti
(D.Lvo 277/91)
Deve essere fatta (entro e non oltre il 4 novembre 1992 per gli impianti esistenti) da tutte le aziende nelle quali qualche dipendente sia sottoposto a una esposizione al rumore superiore ai 90 decibel A. Va obbligatoriamente presentata all'ASL e all'ISPESL. In tale caso occorre anche tenere, presso l'azienda, il registro dei dipendenti esposti al rumore.

12 Denuncia esposizione amianto
(D.Lvo 277/91, L. 257/92)
Riguarda tutte le aziende in cui ci sia pericolo di esposizione degli addetti all'amianto. Si divide in due fasi. Una valutazione dell'esposizione.

13 Comunicazione per demolizioni, scoibentazioni, ristrutturazioni
(D.Lvo 277/91 e 257/92)
Obbligatoria (da fare all'I.P.A.T.S.A.L.L. - ASL, prima dell'inizio dei lavori), per chiunque intenda demolire, scoibentare o ristrutturare edifici o costruzioni contenenti amianto. L'inizio dei lavori è subordinato al parere favorevole dell'ASL.

14 Valutazione esposizione lavoratori al piombo
(D.Lvo 277/91)
Documento, supportato da analisi mediche, obbligatorio per tutte quelle aziende dove sussista il rischio di significativa esposizione degli addetti al piombo (scadenza impianti esistenti: entro il 4.10.92).

15 Valutazione dei rischi

(D.Lvo 626/94)
Entro il 27 novembre p.v.(scadenza prorogata) le aziende devono presentare all'Asl, qualora il titolare assuma in proprio la qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il documento di valutazione dei rischi.Il titolare deve provvedere ad informare e formare il personale sui rischi specifici legati all'attività svolta, deve organizzare il servizio di primo soccorso, deve applicare le migliori tecnologie e dovrà frequentare un corso di formazione in materia di sicurezza.

16 Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(D.Lvo 626/94)
Può essere sia interno che esterno all'azienda e per le piccole imprese può essere svolto direttamente dal datore di lavoro.La comunicazione deve essere inviata a Asl ed Ispettorato del lavoro

17 Nomina del responsabile del servizio di primo soccorso, evacuazione
(D.Lvo 626/94)
Può essere sia interno che esterno all'azienda e per le piccole imprese può essere svolto direttamente dal datore di lavoro.

18 Consultazione con rappresentante dei lavoratori
(D.Lvo 626/94)
Qualora la figura non sia stata eletta vengono coinvolti tutti i lavoratori.
19 Corsi di informazione, formazione, addestramento ai dipendenti
(D.Lvo 626/94)
Può essere tenuto sia da personale qualificato interno che esterno all'azienda.


ACQUA
20 Trattamento delle acque spioventi
(L.R. 62/85 (Lombardia) DCRL 21.3.90)
Obbligo di trattamento e depurazione delle acque piovane in caso di esistenza di aree scoperte, verde escluso, di area superiore a 200 mq. Nuovi impianti, fin dall'inizio dell'attività. (Impianti esistenti: entro 11.6.93.)

21 Autorizzazione scarico idrico in suolo
(L. 31976, detta Merli, art.9-15; L.R. 62/85)
E' una autorizzazione rilasciata dal Sindaco o dalla Provincia su richiesta della ditta. E' obbligatoria per scarichi nuovi o preesistenti al 13.6.76, ovunque esistono scarichi in suolo provenienti da insediamenti produttivi. Obbligo di disattivazione. Analisi annuale dei principali parametri.

22 Autorizzazione scarico idrico in fognatura
(L. 319/76, detta Merli, art. 9-15; L. 133/92)
E' una autorizzazione rilasciata dal Sindaco o dal proprietario della rete fognaria, su richiesta della ditta. E' obbligatoria per scarichi nuovi o preesistenti al 13.6.76, ovunque esistano scarichi inquinati in fognatura provenienti da insediamenti produttivi. Ulteriore domanda da presentarsi entro 4.7.92.

23 Autorizzazione scarico idrico in corpo idrico superficiale

(L. 319/76, detta Merli, art. 9-15; L. 133/92, L.R. 62/85)
E' una autorizzazione rilasciata dall'ASL, su richiesta della ditta. E' obbligatoria per scarichi nuovi o preesistenti al 13.6.76, ovunque esistano scarichi inquinati in fognatura provenienti da insediamenti produttivi. (Ulteriore domanda da presentarsi entro 4.7.92.)

24 Certificato di potabilità.
(TULLSS 1265/34)
E' obbligatorio in caso di utilizzo di acque potabili da pozzo privato. Si richiede al PMIP - ASL.



RIFIUTI

>25 Scheda descrittiva rifiuti speciali, assimilabili o tossici
>(L.R. 94/80, DPR 915/82, Reg.Reg. 3/82, L.R. 21/94 e succ. deliberazione di Giunta)
ABROGATA
>26 Autorizzazione trasporto, cernita e smaltimento rifiuti
>(DPR 915/82 - D.M. 324/91)
VEDI DECRETO RONCHI
>27 Registro di carico e scarico dei rifiuti
>(DPR 915/82, leggi regionali)
VEDI DECRETO RONCHI
>28 Registro di carico e scarico degli oli.
>(D.M. 392/1996 ultimo provvedimento)
Registrazione degli oli e modifica integrale dei precedenti adempimenti con limite massimo di stoccaggio di 500 kg.
>29 Denuncia annuale rifiuti prodotti
>(DL 397/88 - MUD L.70/95)
E' un documento obbligatorio (scadenza 30 aprile di ogni anno) con il quale devono essere denunciati i movimenti di rifiuti prodotti, trasportati e smaltiti durante l'anno precedente
>30 Autorizzazione stoccaggio rifiuti tossico/nocivi
(DPR 915, art. 16, D.L. )
VEDI DECRETO RONCHI
>31 Iscrizione elenco separato Albo smaltitori rifiuti
(DPR 324/91, art. 2 comma 3)
E' una iscrizione obbligatoria per tutti coloro che producono e stoccano in azienda rifiuti tossici e/o nocivi da esse stessi prodotti.


ARIA

32 Autorizzazione emissioni in atmosfera
(DPR 203/88, art. 6,12, - D.P.R. 25.07.1991 - L.R. 27.9.92)

E' obbligatoria per tutti gli impianti che emettono fumo o altre sostanze tali da inquinare l'atmosfera.
E' rilasciata dalla Regione. Deve essere presentata domanda per tutti gli impianti esistenti e per tutti gli impianti nuovi, ivi compresi ampliamenti e spostamenti. Il parere positivo del Comune è fondamentale per l'autorizzazione.

L'Asl effettua i controlli.

33 Rispetto prescrizioni previste nelle delibere autorizzative regionali
(DPR 203/88 - D.P.R. 25.07.1991 - L.R. 27.9.92)

Sanzioni penali ed amministrative e controllo Asl.



IMPATTO AMBIENTALE

>34 Valutazione di impatto ambientale
(DPCM 377/88, L. 349/88, art. 6)
E' un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale che, determinate attività produttive, costruttive e commerciali possono causare.
Riguarda in genere attività industriali di grossa dimensione, altamente inquinanti (esempio: fonderie) oppure attività che comportano l'utilizzo di sostanze pericolose per la salute pubblica, o altrimenti attività di costruzione di opere pubbliche. Comunicazione ed autorizzazioni rilasciate


SICUREZZA ANTINCENDIO

35 Rischio da incidenti rilevanti
(Direttiva Seveso)
Organi che rilasciano le autorizzazioni sono, Ministero dell'Ambiente, regione e Vvff. Controllo effettuato dall'Asl.

36 Modello A - Scariche atmosferiche
(DPR 547/55, art. 38- 39-40, D.M. 15 ottobre 1993 n. 519)
E' un modulo azzurro di denuncia al PMIP (ora all'Ispesl), per l'esistenza di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche elettriche, atmosferiche (fulmini). E' obbligatoria e serve per il controllo di tali impianti. Deve essere elaborato da un installazione professionista.

37 Modello B - Verifica messa a terra
(L. 46/90 , DPR 547/55, art. 328, D.M. 15 ottobre 1993 n. 519 )
E' un modulo rosa di denuncia al PMIP (ora all'Ispesl) per l'esistenza di impianto elettrico a norma e di messa a terra.
E' obbligatorio e serve per la verifica ed il controllo di tali impianti.
Deve essere elaborato da un installatore professionista che rilascia anche una "Dichiarazione di Conformità".


>38 Modello C - Impianti elettrici in luoghi pericolosi. Conglobato in mod. A
>(DPR 547/55, art. 336, D.I. 15 ottobre 1993 n. 519 )

>39 Libretto collaudato e verifica sollevatori
>(DPR 547/55, art. 194)
E' un libretto di collaudo (ISPESL) e verifica (PMIP) richiesto per tutti gli apparecchi di sollevamento (paranchi, gru, ascensori...) superiore a 200 kg di portata.

>40 Libretto collaudo e verifica apparecchi pressione
(DPR 547/55, art. 241; RD 824/27)
E' un libretto di collaudo ( ISPESL )e verifica (PMIP) degli apparecchi a pressione che non siano stati esentati dall'ISPESL (ex ANCC) Obbligatorio.

>41 Certificato prevenzione incendi
>(DPR 966/65, art. 4)
E' un certificato obbligatorio per una serie di attività ( elencate nel D.M. 16.02.82 e nel DPR 689/59, in cui esista il pericolo di incendio dovuto a deposito o uso di materiali incendiabili compresi gli impianti termici superiore a 100.000 Kcal). E' rilasciata dai Vigili del Fuoco su domanda.

42 Copia richiesta nulla osta provvisorio
(L. 818/84 art. 1)
E' la copia della domanda di nulla osta provvisorio da richiedere ai Vigili del fuoco.

43 Nulla osta provvisorio
(L. 818/84 art. 2)
E' un nulla osta necessario a tutte quelle imprese che sono obbligate ad avere il Certificato di Prevenzione incendi (vedi sopra), e che ne siano ancora munite. In pratica le imprese tenute debbono o presentare il certificato di prevenzione incendi in alternativa, il nulla osta provvisorio (Vigili del Fuoco)


LE NOVITA'

>44 Segnaletica di sicurezza
>DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1996 n.493
Attuazione della direttiva CEE 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sui luoghi di lavoro

>45 Cantieri temporanei o mobili
>DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1996 n.494
Attuazione della direttiva CEE 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

>46 Sicurezza delle macchine
>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n.459/1996

Attuazione della Direttiva Macchine

>47 Testo unico sui rifiuti Decreto legislativo 22/97
DECRETO RONCHI

>48 Decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (G.U. n.27 del 3.2.1997)
Formazione dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavori che possono svolgere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

>49 Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 >(G.U. n.27 del 3.2.1997)
Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente.

Il percorso di alcuni adempimenti

Di seguito viene riportato a titolo esemplificativo il percorso medio di alcuni adempimenti suddivisi per settore

RIFIUTI

OPERAZIONE ENTE DESTINATARIO

VEDI DECRETO RONCHI

ARIA

A- AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA
ALLE EMISSIONI - SINDACO DEL COMUNE
DPR 203/88 - ASL
ART 6, NUOVI IMPIANTI
ART. 12 IMPIANTI ESISTENTI (SCADUTO)
ART. 15 MODIFICHE/TRASFERIMENTO

TEMPI:
PRIMA DELL'INSTALLAZIONE O MODIFICA
O TRASFERIMENTO DELL'IMPIANTO

ACQUA

A - TRATTAMENTO E DEPURAZIONE - REGIONE LOMBARDIA - SERV. ECOLOGIA
DELLE ACQUE PIOVANE
PER AREE SCOPERTE > 200 MQ
ESCLUSO LE AREE VERDI

TEMPI:
- NUOVI IMPIANTI IMMEDIATAMENTE
- IMPIANTI ESISTENTI 11/06/1993 (SCADUTO)

B - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IDRICO: - SINDACO
- SUL SUOLO - PROVINCIA
*OBBLIGO DI DISATTIVAZIONE
- IN FOGNATURA - SINDACO
- CONSORZIO DI RIFERIMENTO
- IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE - ASL

TEMPI:
- NUOVI IMPIANTI IMMEDIATAMENTE
- IMPIANTI PREESISTENTI AL 13/06/1976
(SCADUTO)

C - CERTIFICATO DI POTABILITÀ - PMIP
OBBLIGATORIO PER ESTRAZIONE DI - ASL
ACQUA POTABILE DA POZZI PRIVATI

D - DENUNCIA POZZI PRIVATI - REGIONE
* GENIO CIVILE - PROVINCIA

LUOGHI DI LAVORO

OPERAZIONE ENTE DESTINATARIO

A - AGIBILITÀ - ABITALITÀ: - SINDACO
PERMESSO PER L'UTILIZZO DEL LOCALE
- ASL (PARERE).
DEFINIZIONE UNIVOCA COL NOME DI
"LICENZA D'USO"

B - NULLA-OSTA ESERCIZIO ATTIVITÀ - SINDACO
- ASL (PARERE)

TEMPI:
15 DÌ PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ

C - INTERRATI - SEMINTERRATI - ASL E SINDACO
DEROGA PER L'UTILIZZO DI QUESTI VANI IL
CUI USO PER LAVORO È VIETATO SENZA
APPOSITA AUTORIZZAZIONE

TEMPI:
PRIMA DELL'INIZIO DI UTILIZZO

IGIENE SUL LAVORO

OPERAZIONE ENTE DESTINATARIO

A - AUTORIZZAZIONE SANITARIA: - ASL
OBBLIGATORIA QUANDO SONO
MANIPOLATE SOSTANZE/MATERIE
DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

B - VISITE MEDICHE:
- PREASSUNTIVE - ASL
- PERIODICHE - ASL
TUTTE OBBLIGATORIE
LIBRETTO DI IDONEITÀ SANITARIA - ASL

TEMPI:
RIGIDAMENTE TABELLATI DALLA LEGGE

C - AUTORIZZAZIONE
- ESONERO - ASL
PER RISCHI NON TABELLATI
O INESISTENTI
- DEROGA ALLE PERIODICITÀ - ASL
PER DIMINUZIONE DEI RISCHI

D - SUPERAMENTO LIMITI DI
ESPOSIZIONE A:
- RUMORE - ASL
- ISPESL
TEMPI:
AZIENDE ESISTENTI ENTRO 4/10/1992
E COMUNQUE NON APPENA SI VERIFICA
L'EVENTO
- PIOMBO - ASL
TEMPI:
AZIENDE ESISTENTI ENTRO 4/10/1992
E COMUNQUE NON APPENA SI VERIFICA
L'EVENTO

- AMIANTO - ASL
- REGIONE LOMBARDIA
TEMPI:
- AZIENDE ESISTENTI ENTRO 4/10/1992
- NON APPENA SI VERIFICA L'EVENTO
- RELAZIONE ANNUALE ASL
E REGIONE LOMBARDIA

E - AMIANTO:
COMUNICAZIONE PER
- DEMOLIZIONI - I.P.A.T.S.A.L.L.
- SCOIBENTAZIONI - ASL (PARERE)
- RISTRUTTURAZIONE - MINISTERO DELL'AMBIENTE

TEMPI:
- IMMEDIATAMENTE
IL PARERE PREVENTIVO È OBBLIGATORIO
- ANNUALMENTE COMUNICAZIONE AL
MINISTERO DELL'AMBIENTE

SICUREZZA ANTINCENDIO

OPERAZIONE ENTE DESTINATARIO

A - IMPIANTI ELETTRICI:
- SCARICHE ATMOSFERICHE - PMIP
- VERIFICA MESSA A TERRA
- IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI PERICOLOSI - PMIP
- ASL

TEMPI:
- TUTTI IMMEDIATAMENTE
ALLA PRIMA INSTALLAZIONE E QUINDI AD
OGNI BIENNIO
- MESSE A TERRA:
* BIENNALE
* PER CANTIERI AD OGNI APERTURA
- SCARICHE ATMOSFERICHE
* IMPIANTI TEMPORANEI
DI VOLTA IN VOLTA

B - LIBRETTO DI COLLAUDO E VERIFICA
- SOLLEVATORI >200 KG DI PORTATA - ISPESL - PMIP
- - APPARECCHI A PRESSIONE
- - FUNI LIBRETTO A DISPOSIZIONE PER OGNI CONTROLLO

TEMPI:
- APPARECCHI A PRESSIONE:
VERSAMENTO ANNUALE TARIFFA
SECONDO ATMOSFERE
- FUNI:
CONTROLLO TRIMESTRALE A CURA
DELL'AZIENDA
C - PREVENZIONE INCENDI
- CERTIFICATO (DM 16-02-82 DPR 689/59) - VIGILI DEL FUOCO
- COPIA RICHIESTA NULLA OSTA (SCADUTA)
- NULLA OSTA PROVVISORIO

TEMPI:
RIGIDAMENTE TABELLATI DALLA LEGGE

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

 

Di seguito viene proposto un esempio di valutazione dei rischi che può essere utilizzata come base di esercitazione per mettere in pratica quanto previsto dalla legislazione vigente.

Elenco dei contenuti

1. CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

2. STRUMENTO UTILIZZATO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

3. METODO UTILIZZATO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

4. DOCUMENTO DELLA SICUREZZA
4.1. SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL' AZIENDA

DESCRIZIONE DELL'AZIENDA E DEL CICLO PRODUTTIVO
DATI OCCUPAZIONALI
PLANIMETRIE
REGISTRO INFORTUNI
SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
FIGURE INTERESSATE ALLA SICUREZZA AZIENDALE

4.2. FATTORI DI RISCHIO ANALIZZATI

5. PROGRAMMA D' ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE, PREVENZIONE E DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

CRITERI SEGUITI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

>Individuare e valutare i rischi esistenti in azienda significa verificare nella specifica realtà aziendale i fattori che costituiscono una fonte potenziale di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La valutazione non può essere definita una misura specifica di sicurezza, bensì un processo consequenziale costituito da:

INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI POTENZIALI DI RISCHIO PRESENTI IN TUTTE LE FASI LAVORATIVE (ANALISI PER REPARTI E MANSIONI SVOLTE)

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESPOSTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE E DEI RELATIVI LIVELLI DI ESPOSIZIONE, CONSIDERANDO ANCHE I RISCHI SPECIFICI

VALUTAZIONE DEI RISCHI, CONSIDERANDO SIA LA PROBABILITÀ CHE AVVENGA UN INFORTUNIO SIA LA GRAVITÀ DELL'INFORTUNIO STESSO.

Tale processo di valutazione può portare, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato ai seguenti risultati:

ASSENZA DI RISCHIO O ESPOSIZIONE.
IN QUESTO CASO NON SI EVIDENZIANO PROBLEMI

PRESENZA DI ESPOSIZIONE CONTROLLATA E NEI LIMITI DI ACCETTABILITÀ PREVISTI DALLA NORMATIVA.
IN QUESTO CASO LA SITUAZIONE DEVE ESSERE MANTENUTA SOTTO STRETTO CONTROLLO

PRESENZA DI RISCHIO DOVUTO ALL' ESPOSIZIONE.
IN QUESTO CASO DEVONO ESSERE ATTUATI I NECESSARI INTERVENTI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE SECONDO LA SCALA DELLE PRIORITÀ PREVISTA NELL' ART. 3 DEL D. LGS. 626/94

I. ELIMINAZIONE DEI RISCHI
II. RIDUZIONE DEI RISCHI (PRIVILEGIANDO INTERVENTI ALLA FONTE)
III. PROGRAMMAZIONE DELLE AZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CON PRIORITÀ DERIVANTI DA:

GRAVITÀ DEL DANNO PROVOCATO
PROBABILITÀ CHE L' EVENTO ACCADA
COMPLESSITÀ DELLE MISURE DI INTERVENTO DA ADOTTARE (PREVENZIONE, PROTEZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ETC.)

Occorre altresì ricordare che il rischio è dato in generale da una funzione a due o tre variabili

P = PROBABILITÀ CHE LA FONTE DI PERICOLO CAUSI UN DANNO
D = DOSE, GRAVITÀ O ENTITÀ DEL DANNO
F = FREQUENZA CON LA QUALE UN PERICOLO PUÒ CAUSARE UN DANNO
E = ESPOSIZIONE TEMPORALE A UN PERICOLO
M = MAGNITUDO DEL DANNO
C = PROBABILITÀ DI UN CONTATTO TRA PERICOLO E UOMO TALE DA CAUSARE UN DANNO.

E’ evidente che l’ analisi del rischio attraverso funzioni matematiche richiede una quantità notevole di dati per poter esprimere esaustivamente tutti i parametri probabilistici delle formule, questi dati, quando esistenti potrebbero essere inseriti in un diagramma a due variabili P e D.

Di fronte alla difficoltà di reperire o stimare tali dati, è possibile semplificare la valutazione esprimendo le variabili sopracitate in termini di semplice prodotto R = P x D in cui le lettere hanno lo stesso significato ma vengono esplicitate con indici 0, 1, 2, ...n. che esprimono termini quantitativi  o semi quantitativi, ad esempio:

P = 0: PROBABILITÀ NULLA O ASSENZA DI PERICOLO (MAI O IMPROBABILE)
P = 1: PROBABILITÀ BASSISSIMA (QUASI MAI O RARAMENTE)
P = 2: PROBABILITÀ MEDIO-BASSA (TALVOLTA O PROBABILE)
P = 3: PROBABILITÀ MEDIO-ALTA (SPESSO O MOLTO PROBABILE)
P = 4: PROBABILITÀ ELEVATA (QUASI SEMPRE O FREQUENTEMENTE)
D = 0: DANNO INESISTENTE O NULLO
D = 1: DANNO TRASCURABILE O MOLTO LIEVE (PROGNOSI INF. A 3 GG SENZA CONSEGUENZE)
D = 2: DANNO MODESTO O LIEVE (PROGNOSI DA 3 A 40 GG SENZA CONSEGUENZE)
D = 3: DANNO NOTEVOLE O GRAVE (PROGNOSI > 40 GG O MALATTIA REVERSIBILE)
D = 4: DANNO INGENTE O MOLTO GRAVE (MORTE, MALATTIA IRREVERSIBILE O MENOMAZIONE)


TALI INDICI POSSONO ESSERE ANCHE DIAGRAMMATI O TABELLATI:

PER COMPLETARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NON È SUFFICIENTE COMUNQUE ESPRIMERE UN VALORE NUMERICO, DI INDICE QUALITATIVO MA È INDISPENSABILE CHE TALE VALORE R (RISCHIO) VENGA
CONFRONTATO CON UN VALORE LIMITE O ACCETTABILE RA (RISCHIO ACCETTABILE) CHE L'ANALISTA DEVE STABILIRE, SE L'ATTIVITÀ NON È NORMATA, E CHE È CONOSCIUTO SE L'ATTIVITÀ E REGOLATA DALLE NORMATIVE (SIANO ESSE LEGGI DELLO STATO, NORME EUROPEE, NORME INTERNAZIONALI O NORME DI BUONA TECNICA).

IL GIUDIZIO OGGETTIVO DI ACCETTABILITÀ, ESPRESSO IN TERMINI DI CONFORMITÀ ALLE NORME VIGENTI, RAPPRESENTA IL LIVELLO MINIMO DI SICUREZZA.
TUTTE LE ATTIVITÀ UMANE SONO SOGGETTE A FONTI DI PERICOLO, PER CUI NON È POSSIBILE ELIMINARE IL RISCHIO, OCCORRE PERCIÒ SVOLGERE LE ATTIVITÀ ACCETTANDONE I RISCHI CHE SI CERCHERÀ DI RENDERE ACCETTABILI.
LE LINEE GUIDA CONTENUTE NEGLI ORIENTAMENTI CEE CONSIGLIANO IN OGNI CASO, DI RISERVARE SOLAMENTE AD "ALCUNI COMPLESSI PROBLEMI", L'ADOZIONE DI "UN MODELLO MATEMATICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI QUALE AUSILIO DECISIONALE", MENTRE "NELLA MAGGIORANZA DEI POSTI DI LAVORO DI CIÒ CHE PUÒ ESSERE CONSIDERATO UN RISCHIO ACCETTABILE È SOSTITUITA DALLA MESSA IN ATTO DI UN MODELLO DI BUONA PRATICA CORRENTE".
TRADOTTO IN PRATICA, CIÒ SIGNIFICA CHE, ALMENO NELLA MAGGIOR PARTE DELLE AZIENDE E DELLE SITUAZIONI, IL RISCHIO SUL LAVORO NON POTRÀ CHE ESSERE VALUTATO CON MEZZI PIÙ SEMPLICI E, IN GENERALE ANCHE PIÙ EFFICACI E SBRIGATIVI.

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEFINITIVO.
CONTROLLO PERIODICO DEL PROGRAMMA
VALUTANDONE L' EFFICACIA ED AGGIORNANDOLO PERIODICAMENTE E IN CASO DI MODIFICHE SIGNIFICATIVE DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO PRESENTI IN AZIENDA.
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI È UN OBBLIGO SPECIFICO DEL DATORE DI LAVORO (ART. 4 COMMA 1)
ALL'ESITO DELLA VALUTAZIONE , IL DATORE DI LAVORO ELABORA UN DOCUMENTO CONTENENTE (ART. 4 COMMA 2)

1. 1. UNA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE IL LAVORO, NELLA QUALE SONO SPECIFICATI I CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE STESSA

2. 2. L' INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CONSEGUENTE ALLA VALUTAZIONE

3. 3. IL PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA

IL DOCUMENTO DEVE ESSERE CUSTODITO IN AZIENDA, OVVERO PRESSO L' UNITÀ PRODUTTIVA (ART. 4 COMMA 3)
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ED IL RELATIVO DOCUMENTO, DEVONO ESSERE RIELABORATI IN OCCASIONE DI MODIFICHE DEL PROCESSO PRODUTTIVO SIGNIFICATIVE AI FINI DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

UNO STRUMENTO UTILIZZATO PER LA VALUTAZIONE

UNO STRUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PROFESSIONALI DOVRÀ RIFARSI AD ALCUNI CRITERI OPERATIVI SEMPLIFICATI CHE CONSENTANO DI SODDISFARE AD ALCUNI REQUISITI DEFINITI ANCHE DALLE STESSE LINEE GUIDA EUROPEE:


MASSIMA SISTEMATICITÀ AL FINE DI GARANTIRE L' IDENTIFICAZIONE E L' OMOGENEITÀ DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PRESENTI
INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI POTENZIALI DI PERICOLO (SOSTANZE, MACCHINARI, AGENTI NOCIVI, ETC.)
INDIVIDUAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI SOGGETTI ESPOSTI ED INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI ESPOSIZIONE IN FUNZIONE DI UNA MOLTEPLICITÀ DI PARAMETRI CHE VANNO RILEVATI, QUALI:
GRADO DI FORMAZIONE / INFORMAZIONE SUL FATTORE UMANO
TIPO DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AI FINI DELLA SICUREZZA
INFLUENZA DI FATTORI AMBIENTALI, PSICOLOGICI SPECIFICI
PRESENZA E ADEGUATEZZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
PRESENZA E ADEGUATEZZA DEI SISTEMI DI PROTEZIONE COLLETTIVI
PRESENZA E ADEGUATEZZA DI PIANI DI EMERGENZA, EVACUAZIONE, SOCCORSO
SORVEGLIANZA SANITARIA
VALUTAZIONE DEI RISCHI IN SENSO STRETTO, PER CIASCUNO DEI RISCHI INDIVIDUATI, PER POTER EMETTERE UN GIUDIZIO DI GRAVITÀ DEL RISCHIO
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE IN CONSEGUENZA DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE
PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN BASE AD UN ORDINE DI PRIORITÀ

METODO UTILIZZATO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'IMPIANTO METODOLOGICO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI È STATO DEFINITO, PARTENDO DAI DETTAMI DEL DECRETO E DALLA LINEE-GUIDA EMESSE IN MERITO ALL'ARGOMENTO A LIVELLO CEE E DALLE LINEE-GUIDA FORNITE IN MATERIA DALL' ISPESL, NONCHÉ DALLE CONOSCENZE SPECIFICHE DELLO STAFF TECNICO DI SISTEMA AMBIENTE S.R.L. NEL SETTORE DELLE ANALISI DEI RISCHI SUL POSTO DI LAVORO.
LA SCELTA DI UTILIZZARE SCHEDE DI CONTROLLO, DERIVA DAL FATTO DI NORMALIZZARE LA METODOLOGIA, UNIFORMANDOLA AGLI SCHEMI COMUNEMENTE ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE DI PROBLEMI QUALE QUELLO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO, CHE NECESSITANO DELLA RACCOLTA DI UNA SERIE DI DATI MOLTO COMPLESSI (ASPETTI TECNICI, ORGANIZZATIVI, PSICOLOGICI, PROCEDURALI, ETC.) E NON FACILMENTE TRATTABILI CON METODOLOGIE RIGIDE O MATEMATICHE.
LE LISTE DI CONTROLLO PRESENTANO NOTEVOLI VANTAGGI:

FACILITÀ E VERSATILITÀ DI UTILIZZO (ADATTABILITÀ A MOLTEPLICI REALTÀ AZIENDALI, POSSIBILITÀ DI ESAMINARE L' AZIENDA SECONDO DIVERSE FASI E DIVERSE PRIORITÀ)
FACILITÀ DI AGGIORNAMENTO (AGGIUNTA DI NUOVI QUESTIONARI PER NUOVE RICHIESTE NORMATIVE, NUOVI RISCHI, EVOLUZIONE DELLE CONOSCENZE)
VERSATILITÀ PER IL SUCCESSIVO TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE.

LE LISTE DI CONTROLLO, SE BEN COSTRUITE ED AGGIORNATE, SONO DI GRANDE AIUTO PER VALUTARE IN MANIERA SISTEMATICA, I PROGRESSI FATTI DALLE AZIENDE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO.
LE LISTE DI CONTROLLO FANNO RIFERIMENTO AI FATTORI DI RISCHIO ELENCATI NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 4.2

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA

Il documento della sicurezza o relazione sui rischi è composto da

scheda di identificazione dell’azienda
lista dei principali fattori di rischio
individuazione dei reparti e del numero degli addetti che vi operano
(e, se possibile, suddivisione degli addetti per gruppi omogenei di lavorazione e mansioni)
individuazione dei fattori di rischio presi in considerazione
individuazione delle attrezzatura presenti in ogni reparto
analisi dei rischi residui

Identificazione dell’azienda

Ragione sociale

NOMINATIVO AZIENDA

Sede legale

SEDE LEGALE

Unità Produttiva

SE DIVERSA DA SEDE LEGALE

Legale rappresentante

TITOLARE O ALTRA PERSONA

Settore produttivo

i

DESCRIZIONE DELL’ AZIENDA E CICLO PRODUTTIVO

Il ciclo produttivo è così suddiviso:

DATI OCCUPAZIONALI

LAVORATORI

UOMINI

DONNE

TOTALI

Titolari

     

Collaboratori fam.

     

Impiegati

     

Operai

     

Altri *

     

Apprendisti (A), contratti formaz. lav. (C.F.L.), stagisti (S),  Part-time (PT), ecc.

PLANIMETRIE

REGISTRO INFORTUNI

Registro infortuni presente

SI 

X

NO 

Eseguita analisi degli infortuni sul lavoro (almeno ultimi 3 anni)

SI 

X

NO 

SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

Rischio

Lavoratori Esposti N°

Tipo di sostanza (*)

Sostanze

art. 33

Schede di sicurezza

Infiammabile

/

     

Esplodente

/

     

Tossico / Nocivo

/

     

Caustico

/

     

Infettante

/

     

Irritante

       

Altro

/

     

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Rischio

Lavoratori Esposti N°

D.P.I.

Tipologia (*)

Agenti fisici:

   

- Meccanici

   

- Termici

   

- Elettrici

   
- Radiazioni Ionizzanti    
- Radiazioni non Ionizzanti    

- Rumore

   

Agenti chimici:

   

- solidi

   

- Aerosol

   

- Liquidi

   

Agenti Biologici:

   

Agenti Cancerogeni

   

(*) 1 = Protettori per le mani

2 = Protettori per la vista

3 = Protettori per l’ udito

4 = Protettori per il corpo

5 = Protettori per i piedi

6 = Protettori per il capo

7 = Dispositivi di sicurezza anticaduta

8 = Protettori per le vie respiratorie

9 = Altri tipi di protettori

FIGURE INTERESSATE ALLA SICUREZZA AZIENDALE

(partecipanti alla riunione periodica)

Titolare / Leg. rappresentante

Responsabile Serv. Prevenzione e  Prototezione

Medico Competente

 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

4.2.  LISTA DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO ANALIZZATI

LUOGHI DI LAVORO

Struttura

 

Porte e portoni

 

Vie di fuga

 

Scale

 

Parapetti e protezioni

 

Posti di lavoro e di passaggio esterni

 

Banchine e rampe di carico

 

Uscite di emergenza

 

Servizi igienico assistenziali


IMPIANTI

Impianto elettrico

 

Impianto termico

 

Impianto antincendio


ATTREZZATURE

Parte generale (Descrittiva)

 

Macchine

 

Motori

 

Macchine particolari

 

Attrezzature trasportabili

 

Apparecchi a pressione

 

Mezzi di sollevamento

 

Videoterminali


MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI


SEGNALETICA


MICROCLIMA


RUMORE


ILLUMINAZIONE


SOSTANZE

Polveri inerti

 

Sostanze chimiche

 

Agenti Biologici

 

Agenti Cancerogeni


SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE


FORMAZIONE E INFORMAZIONE.


PRIMO SOCCORSO

Dotazione sanitaria

 

Pronto intervento


DISP. PROT. INDIV.


MANUTENZIONE E PULIZIA.


PREVENZIONE INCENDI


CONTRATTI D’ APPALTO E D’ OPERA


SORVEGLIANZA SANITARIA

Obbligo della sorveglianza sanitaria

SI 

NO 

Breve descrizione delle norme che richiedono espressamente la sorveglianza sanitaria

DPR 303/56 - ART. 33 D. LGS. 277/91 D. LGS. 626/94

Nominativo del medico

Cognome

Nome

Titolo di studio

Professionalità specifiche

Indirizzo

Piano sanitario

Presente

Non presente

Rapporto

Libero professionista

Dipendente

Dipendente struttura privata.

Dipendente struttura pubblica

Requisiti

Libero professionista

Docente

Autorizzazione.. art. 55 D.Lgs 277/91


SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione
Datore di lavoro
Servizio esterno
Il datore di
lavoro si avvale della consulenza di servizio esterno
NO
SI

Servizio esterno Consulente di sicurezza Servizio di consulenza
Nome / Ragione Sociale

RESPONSABILE DEI LAVORATORI
Elenco dei rappresentanti
A SEGUITO DELL' OPERAZIONE DI DESIGNAZIONE EFFETTUATA IL ...../...../ 19.... SONO RISULTATI:
Eletti
Designati

Nominativo Recapito TEL. / FAX.
1      
2      
3      

RAPPRESENTANTE DI BACINO

Programma di attuazione delle misure di prevenzione

Il datore di lavoro, una volta analizzati i rischi, deve predisporre il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuarsi conseguentemente.

In funzione dei rischi emersi nella valutazione dei rischi, il Datore di lavoro dovrà individuare gli interventi opportuni da applicare allo stato di fatto aziendale ed in modo particolare potrà:

intervenire sulle strutture edilizie, impianti, macchinari ed attrezzature, con correttivi del grado di pericolosità riscontrato.
Predisporre personale addetto a fronteggiare incendi, curare l’ evacuazione, approntare interventi di primo soccorso.
Modificare le procedure interne curando l’uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché la formazione e l informazione dei lavoratori.

Aggiornare le forme di prevenzione adottate ai mutamenti organizzativi e produttivi sulla base del grado di evoluzione tecnica, e nel rispetto della popolazione e dell’ambiente esterno.

Il Decreto Ronchi

Premessa

Il settore dei rifiuti è stato totalmente innovato dal cosiddetto Decreto Ronchi che ha modificato la disciplina sui rifiuti e contiene diverse novità la prima delle quali è che viene abrogato il DPR 915/82.

Il titolo esatto del decreto è “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.”  Il testo di legge è entrato in vigore il 2 marzo 1997. Il testo legislativo ha successivamente subito delle modifiche che però non hanno minimamente intaccato la struttura portante del decreto stesso.

E’ stato modificato anche l’impianto sanzionatorio dando una spinta non indifferente ai controlli della Pubblica Amministrazione.

Altre novità vengono introdotte nella classificazione dei rifiuti, nella terminologia, nel trasporto, nella tenuta dei registri di carico e scarico, nella denuncia dei rifiuti e nel riassetto del sistema sanzionatorio.

E’ un testo articolato e complesso composto da 58 articoli e da nove allegati che vengono di seguito citati.

Allegato “A”

1 -  Categorie dei rifiuti

2 -  Catalogo Europeo dei rifiuti

Allegato “B”

Operazioni di smaltimento

Allegato “C”

Operazioni di recupero

Allegato “D”

Rifiuti pericolosi

Allegato “E”

Obiettivi di recupero e riciclaggio

Allegato “F”

Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare riciclabilità) degli imballaggi

Allegato “G”

Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all’attività che li ha prodotti (G-1 e G-2)

Allegato “”H”

Costruenti che rendono pericolosi i rifiuti dell’allegato G-2

Allegato “I”


I RIFIUTI: definizione e classificazione

Per meglio comprendere la portata del decreto è opportuno avvicinarsi guardando da vicino le principali disposizioni

E’ rifiuto qualsiasi sostanza o prodotto (art. 6) contenuto nell’allegato “A” di cui il detentore

si disfi

abbia deciso di disfarsi

oppure abbia l’obbligo di disfarsi

Nella nuova disciplina non esiste più la definizione di “residua” della precedente legislazione.

I rifiuti sono classificati (art. 7) secondo la loro origine in

rifiuti urbani

rifiuti speciali

I rifiuti speciali ed urbani, a seconda della loro pericolosità sono classificati in

pericolosi

non pericolosi

A - Sono rifiuti urbani

rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali ed abitazioni civili

rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti  ad usi diversi  da quelli di cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per quanti e qualità. L’assimilazione deve essere effettuata dal Comune

rifiuti provenienti dallo spazzamento strade

rifiuti giacenti sulle strade, sulle spiagge, sulle rive dei fiumi e delle aree pubbliche

rifiuti vegetali provenienti da giardini e aree cimiteriali

rifiuti provenienti da esumazioni ed estumazioni ed altri rifiuti cimiteriali

B - Sono rifiuti speciali

rifiuti da attività agricole ed agro-industriale

rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo

rifiuti da lavorazione industriale

rifiuti dal lavorazioni artigianali

rifiuti da lavorazioni commerciali

rifiuti da lavorazioni die servizio

rifiuti derivanti da operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione dell’acqua e da altri trattamenti dell’acqua e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi

rifiuti derivanti dalle attività sanitarie

macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti

veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso o loro parti

Sono pericolosi anche i rifiuti non domestici precisati nell’allegato “D” alla legge  sulla base degli altri allegati “G”, “H” ed “I”.

L’elenco dei rifiuti pericolosi è un elenco chiuso perché le procedure per revisionare i prodotti ivi contenuti possono essere attivate da qualsiasi Stato membro che pone la questione alla Commissione CEE competente che può procedere anche alla revisione dell’elenco. Gli Stati e gli Enti di controllo debbono solo prendere atto dell’elenco dei rifiuti pericolosi.

 Sono esclusi (art. 8) dal campo di applicazione della legge le emissioni in atmosfera e altri settori di seguito indicati poiché sono già disciplinati da altre norme:

rifiuti radioattivi;
rifiuti risultanti dall’introspezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola e in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
le acque di scarico esclusi i rifiuti allo stato liquido;
i materiali esplosivi in disuso;


Principali adempimenti

Il deposito temporaneo (art. 6) ilraggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti.

Il deposito temporaneo può avvenire senza autorizzazione purché siano rispettate le seguenti condizioni

i rifiuti non debbono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiori a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm
il quantitativo dei rifiuti pericolosi depositati non deve superare i 10 metri cubi, ovvero debbono essere asportati con cadenza almeno bimestrale; il termine del deposito è comunque di un anno se non supera i 10 mc oppure, indipendentemente dalla quantità, se è effettuato in stabilimenti su isole
il quantitativo dei rifiuti non pericolosi non deve superare il 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi debbono essere asportati con cadenza trimestrale
il deposito deve avvenire per tipi omogenei, nel rispetto delle norme tecniche soprattutto per i rifiuti pericolosi ed i contenitori debbono essere etichettati

I rifiuti debbono esse annotati sui registri di carico e scarico (art. 12) dal produttore con cadenza almeno settimanale riportando le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

Le registrazioni vengono usate anche per la denuncia annuale al Catasto dei rifiuti e le  imprese la cui produzione annua non ecceda

5 tonnellate di rifiuti non pericolosi
1 tonnellata di rifiuti pericolosi

possono adempiere agli obblighi di registrazione anche tramite società di servizi delle organizzazioni di categoria ed in questo caso è sufficiente l’annotazione mensile dei dati

Sono tenuti alla registrazione settimanale anche i trasportatori, gli intermediari ed i commercianti. Le imprese che svolgono l’attività di recupero e smaltimento debbono effettuare le registrazioni entro le 24 dalla presa in carico dei rifiuti.

Da tale obbligo vengono esclusi i piccoli imprenditori artigiani di cui all’art. 2083 c.c. sino a 3 dipendenti; l’obbligo del registro di carico e scarico permane nel caso di rifiuti pericolosi.

Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135  c.c. con un volume di affari non superiore a 15 milioni annui sono esclusi dall’obbligo del registro di carico e scarico, e quindi di denuncia annuale, sia per i rifiuti pericolosi che per i non pericolosi.

All’obbligo del registro di carico e scarico sono tenuti anche i commercianti e gli intermediari con detenzione dei rifiuti.

I registri sono conservati per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione.

A seguito dell’emanazione dei nuovi modelli di registro, il D.M.

La denuncia annuale dei rifiuti (art. 11) è obbligatoria e viene effettuata secondo le modalità già note.

Per il 1997 restano in vigore i codici attuali dei rifiuti e dall’anno prossimo scatterà l’obbligo dei nuovi codici. Alla denuncia annuale dei rifiuti sono obbligati tutti i soggetti che comunque trattano i rifiuti.

 Sono esonerati dalla denuncia solo per i rifiuti non pericolosi

le piccole imprese artigiane cui all’art. 2083 del Codice civile sino a tre dipendenti
gli imprenditori agricoli con volume di affari non superiore a 15 milioni annui

Il produttore dei rifiuti assolve ai propri obblighi  (art. 10) secondo queste priorità:

autosmaltimento
conferimento a terzi autorizzati
conferimento attraverso apposita convenzione al gestore del servizio pubblico
esportazione dei rifiuti ex art. 16

Il rifiuto conferito a terzi deve essere accompagnato dal formulario di identificazione del rifiuto compilato in quadruplice copia.

Una copia è trattenuta dal produttore le altre tre dal trasportatore.

Il modello del formulario di trasporto è stato deciso dal Ministero dell’Ambiente con apposito decreto.

Il formulario  deve essere firmato dal detentore e controfirmato dal trasportatore e deve contenere:

a- nome ed indirizzo del produttore e del detentore

b- origine, tipologia e qualità del rifiuto

c- impianto di destinazione

d- data e percorso dell’instradamento

e- nome ed indirizzo del destinatario

 Attenzione! Entro 3 mesi dalla consegna il produttore deve ricevere a cura del trasportatore, una copia del formulario timbrata dall’impianto che ha ricevuto il rifiuto. Alla scadenza di detto termine il produttore deve segnalare con atto scritto alla Provincia competente  la mancata ricezione del formulario.

Il limite è elevato a 6 mesi nel caso di rifiuto avviato all’Estero ed in questo caso la comunicazione è effettuata alla Regione.

La responsabilità del produttore e del detentore è esclusa se

1. il rifiuto è conferito al Servizio Pubblico

2. scaduto il termine di 3 o 6 mesi per il ricevimento del formulario timbrato dall’impianto di ricezione il produttore ha effettuato la prescritta comunicazione alla Provincia o alla Regione.


Chiunque effettua a titolo professionale (art. 5 e 6) le attività di:

raccolta,
trasporto,
commercializzazione,
intermediazione,
recupero
e smaltimento

dei rifiuti è soggetto all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e di comunicazione annuale dei rifiuti.

Sul registro tenuto da coloro che svolgono le attività di smaltimento e di recupero deve essere contenuto anche:

l’origine, la quantità, le caratteristiche, e la destinazione specifica dei rifiuti,
la data di carico e di scarico dei rifiuti
il mezzo di trasporto utilizzato
il metodo di trattamento impiegato

Durante il trasporto il rifiuto è sempre accompagnato dal formulario di identificazione.

Il trasporto, la cernita e le attività legate alle MPS sono comunque soggette a detti obblighi.

Le attività di smaltimento e recupero sono soggette  ad autorizzazione regionale secondo lo schema riportato:

le attività di recupero e smaltimento dei rifiuti sono autorizzate dalla regione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda

l’autorizzazione ha 5 anni di validità

la richiesta di rinnovo deve essere presentata alla Regione entro 180 giorni dalla scadenza

gli impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti, ad eccezione delle sole attività di adeguamento volumetrico, sono autorizzati in via definitiva dalla Regione nella quale l’impresa ha la sua sede legale

per singole campagne sul territorio nazionale l’interessato deve, con almeno 60 giorni di anticipo sull’installazione dell’impianto, fare una comunicazione alla Regione interessata allegando copia della sua autorizzazione regionale e della iscrizione all’Albo.

Attenzione! Il deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo di produzione  è escluso dalla richiesta di autorizzazione purché siano rispettati i limiti qualitativi, quantitativi e temporali previsti dalla legge.

Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

Devono essere iscritte a detto Albo (art. 30) istituito presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di Regione chiunque effettua a titolo professionale una delle seguenti attività:

A. la raccolta ed il trasporto di rifiuti ( anche residui) svolti a titolo professionale

B. la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi anche se di produzione propria

C. l’attività di bonifica dei siti

D. l’attività di bonifica dei siti contenenti amianto

E. il commercio e l’intermediazione dei rifiuti

F. la gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi

G. la gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti

Con l’iscrizione si ha che

1- l’iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni

2- l’iscrizione sostituisce l’autorizzazione all’esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione dei rifiuti

3- per tutte le altre attività l’iscrizione abilita alla gestione degli impianti autorizzati

4- per le attività tenute all’iscrizione ed in possesso delle autorizzazioni in scadenza rilasciate ex DPR 915/82, queste sono prorogate a cura delle Amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell’iscrizione all’Albo o a quella definitiva sul provvedimento di diniego dell’iscrizione

5- per il trasporto di rifiuti avviati effettivamente al recupero o al riciclaggio, individuati dalle norme attuative, le imprese non sono soggette a garanzie finanziarie e sono iscritte previa comunicazione di inizio attività e la comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni

6- sono valide ed efficaci le domande presentate all’Albo alla data di entrata in vigore alla legge

Alla Regione è affidato il compito di autorizzare gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e l’iter burocratico da seguire è il seguente:

la domanda di autorizzazione per la realizzazione di impianti di smaltimento o recupero accompagnata dal relativo progetto deve essere presentata alla Regione
la domanda di autorizzazione può contenere contestualmente anche quella di esercizio
entro 30 giorni la Regione nomina il responsabile ed è convocata la conferenza dei servizi
entro 90 giorni dalla convocazione la conferenza produce le proprie conclusioni e le invia alla Giunta regionale
entro 30 giorni dal ricevimento la Giunta regionale approva il progetto ed autorizza la realizzazione dell’impianto

 Attenzione!Lo stesso iter deve essere seguito anche per le varianti sostanziali in corso di esercizio.


Sintesi delle procedure semplificate

Le procedure semplificate (art. 31 e seguenti) riguardano l’autosmaltimento e le attività di recupero.

AUTOSMALTIMENTO. I rifiuti non pericolosi possono essere smaltiti sul luogo di produzione purché siano rispettate le norme tecniche che saranno fissate da apposito provvedimento di legge. L’attività è soggetta a semplice comunicazione alla Provincia e l’iter burocratico è il seguente.

l’attività può essere intrapresa decorsi 90 giorni dall’invio alla Provincia dela comunicazione di inizio attività corredata della relazione tecnica

la Provincia iscrive le comunicazioni in appositi registri ed il richiedente dovrà versare annualmente i diritti di segreteria stabiliti dalla legge.

la comunicazione deve essere rinnovata ogni 5 anni

le procedure di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica dei rifiuti restano assoggettate alle procedure normali

B) ATTIVITA’ DI RECUPERO. Le attività di recupero sono soggette a semplice comunicazione da inviare alla Provincia. I rifiuti recuperabili e le norme tecniche saranno stabilite in apposito provvedimento di legge di prossima emanazione. L’iter burocratico da seguire è:

comunicazione alla provincia ed inizio dell’attività decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività
la comunicazione è iscritta dalla provincia su apposito registro e l’interessato dovrà versare  annualmente i diritti di segreteria stabiliti dalla legge
la comunicazione è rinnovata ogni 5 anni
la procedura semplificata si attua per le attività rigurdanti i rifiuti dell’allegato 3 al dm 5 settembre 1994 ed all’allegato 1 al dm 16 gennaio 1995 sino all’emanazione delle norme terncihe attuative e comunque non oltre 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. sono valide le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore della legge.

le imprese che effettuano attività di recupero sono tenute ad effettuare una nuova comunicazione alla provincia entro 30 giorni dall’emanazione delle norme tecniche e delle condizioni si sicurezza. L’attività può essere proseguita senza attendere la decorrenza dei 90 giorni dalla comunicazione stessa.

C) IMPIANTI DI RECUPERO DEI RIFIUTI. La costruzione degli impianti di recupero dei rifiuti può avvenire nel rispetto

delle condizioni
delle prescrizioni
delle norme tecniche

di cui ai commi 2 e 3 dell’art.31 e del DPR 203/88 e di tutte le altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali.

La spedizione transfrontaliera dei rifiuti e disciplinata dal regolamento CEE 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni.


Tariffa per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani - RSU - (art49)

Il decreto Ronchi introduce una importante novità nell’ambito dell’applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) commisurata sulla superficie occupata e non sulla produzione oggettiva dei rifiuti.

Il concetto è sempre stato aspramente criticato dagli addetti ai lavori e la nuova legge prevede che non si parli più di tassa bensì di tariffa ed entro il 1999 i Comuni debbono emanare un apposito regolamento per la riscossione della tariffa commisurata alla produzione effettiva dei rifiuti.

Si tratta di un notevole passo avanti che potrà essere valutato solo nel momento dell’applicazione diretta della tariffa.

I comuni, attraverso proprio Regolamento, possono anticipare l’entrata in vigore della tariffa.

La tariffa deve coprire

i costi dei rifiuti urbani

i costi dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade, sulle aree pubbliche e sulle aree adibite ad uso pubblico

E’ tenuto al pagamento della tariffa
chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza lei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

La tariffa è composta da
una quota fissa relativa ai costi di investimento del servizio
una quota variabile relativa alla quantità di rifiuto effettivamente prodotta.

Una riduzione della tariffa è prevista per coloro che dimostrino di aver avviato il rifiuto al recupero e questo dovrebbe porre fine alle interpretazione dei Comuni che escludevano da questo beneficio coloro che in qualche modo avevano un “ritorno economico” dall’avvio del rifiuto al recupero. Il soggetto che effettua l’attività di recupero deve rilasciare al produttore una apposita dichiarazione.

Attenzione! La raccolta dei rifiuti da imballaggio resta a carico dei produttori e degli utilizzatori.


La gestione degli imballaggi

Le norme relative alla gestione degli imballaggi entrano in vigore dal 1° maggio 1997. Questa parte della legge disciplina la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e  dei rifiuti derivanti dal loro impiego utilizzati o prodotti da industrie, uffici, negozi, servizi, esercizi commerciali, famiglie qualunque sia il materiale di cui sono composti.

Alcune definizioni permetteranno di comprendere in modo univoco la portata delle disposizioni in materia di imballaggi.

Imballaggio per la vendita o primario: è l’imballaggio destinato a contenere il prodotto, o unità di vendita, nel punto di vendita per l’utente finale o il consumatore: ad esempio il pacchetto di caramelle

Imballaggio multiplo o secondario: è l’imballaggio che nel punto vendita è destinato a contenere un certo numero di unità di vendita. Il contenitore può essere venduto tal quale all’utente finale o al consumatore, oppure può servire solo per facilitare il rifornimento degli scaffali del punto vendita. L’imballaggio può essere rimosso senza alterare le caratteristiche del prodotto: ad esempio è il contenitore dei pacchetti di caramelle

Imballaggio per il trasporto o terziario: è l’imballaggio destinato a facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli, ad esempio lo scatolone che contiene i pacchetti di caramelle oppure i contenitori pieni di pacchetti di caramelle. Sono esclusi i container per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo ed aereo.

Operatori economici:sono i fornitori di materiali di imballaggio, fabbricanti e trasformatori di imballaggi, addetti al riempimento, utenti importatori, commercianti e distributori, pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico

Produttori:sono i fornitori di materiale di imballaggio, fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio.

Utilizzatori:commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni.

Attenzione!Di seguito sono riportate sinteticamente scadenze ed obiettivi.

1° maggio 1997: è entrata in vigore la discilpina sugli imballaggi

è vietatoprodurre imballaggi non conformi agli standards europei

è vietato smaltire in discarica imballaggi e contenitori non recuperati

scatta il limite di tolleranza di 5 anni per l’immissione sul mercato di imballaggi prodotti prima dell’entrata in vigore della nuova normativa

scatta il computo dei 5 anni entro i quali raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggioentro il 27 ottobre 1997: costituzione del Consorzio Nazionale degli Imballaggi o “CONAI”

entro il 1° novembre 1997: i produttore devono scegliere una delle tre possibilità per riciclare, recuperare e raccogliere gli imballaggi dismessi

dal 1° novembre 1997: cessazione dei tre consorzi obbligatori per il riciclaggio dei contenitori e sono il Consorzio Nazionale Obbligatorio per ill riciclaggio dei contenitori di plastica per i liquidi, il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei contenitori in vetro per i liquidi ed il Consorzio nazionale alluminio ed ambiente

dal 1° maggio 1998:

è vietato commercializzare imballaggi non conformi

è vietato immettere imballaggi dismessi nella raccolta dei rifiuti urbani
dal 30 giugno 1998: a partire dal: 30 giugno 1998, 30 giugno 1999 e 30 giugno 2001 è fatto divieto immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a 600 ppm in peso, 250 ppm in peso e 100 ppm in peso. Dalla disciplina sono esclusi gli imballaggi costituiti interamente da cristallo
sino al 30 aprile 2002: c’è la possibilità di utilizzare materiali non conformi
entro il 1° maggio 2002: pieno raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio

Nella tabella vengono esposti gli obiettivi di recupero e riciclaggio che dovranno essere realizzati entro cinque anni

Tabella 1

- Obiettivi di recupero e riciclaggio

TIPOLOGIA
MINIMO %
MASSIMO %
Rifiuti da imballaggio da recuperare
come materia o come componente di energia
50
65
Rifiuti di imballaggi da recuperare
25
45
Ciascun materiale da imballaggio
da riciclare
15
15

 

Produttori ed utilizzatori sono i soggetti principali di questa legge perché gli utilizzatori dovranno ritirare gratuitamente gli imballaggi usati sia secondari che terziari e consegnarli ad un centro di raccolta organizzato dal produttore, i produttori dovranno organizzarsi autonomamente, mettere in atto sistemi cauzionali o aderire ad un consorzio di materiale. Infatti il produttore che non si organizza in uno dei due modi precedenti dovrà costituire un consorzio per ciascuna tipologia di imballaggi ed il CONAI fornirà le indicazioni necessarie per razionalizzare ed organizzare la raccolta ed il riciclaggio dei materiali. Nulla dovrà gravare sul consumatore ed i costi dovranno essere sostenuti dai produttori e dagli utilizzatori.

I Comuni entro il 1° maggio 1998 hanno l’obbligo di attivare la raccolta differenziata degli imballaggi. In caso contrario produttori ed utilizzatori potranno organizzare la raccolta differenziata attraverso il CONAI direttamente sulle superfici pubbliche oppure integrandole se necessario. In questo caso i Comuni avranno difficoltà per la tassa di smaltimento dei rifiuti.


Beni durevoli

Sono definiti beni durevoli (art. 44) quei beni di uso domestico che hanno esaurito la loro durata e possono essere identificati con:

frigoriferi
surgelatori
congelatori
lavatrici
lavastoviglie
televisori
computer
condizionatori d’aria

Essi dovranno essere restituiti al rivenditori nel momento dell’acquisto di bene durevole di tipologia equivalente ovvero consegnati alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, ovvero ai centri di raccolta individuati dalle imprese che producono detti beni ed il trasporto è a cura del detentore.


Rifiuti sanitari

 Il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 45) deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che possono provocare alterazioni tali che comportino rischi per la salute per

30 GIORNI PER QUANTITATIVI SINO A 200 LITRI
5 GIORNI PER QUANTITATIVI SUPERIORI A 200 LITRI

ED IL DIRETTORE O RESPONSABILE SANITARIO DELLA STRUTTURA È RESPONSABILE DELLA SORVEGLIANZA E DEL RISPETTO DELLE NORME SINO AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ALL'OPERATORE AUTORIZZATO AL TRASPORTO DEI RIFIUTI VERSO L'IMPIANTO DI SMALTIMENTO.
I RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI DEBBONO ESSERE TERMODISTRUTTI ED IN CARENZA DI IMPIANTI PUÒ ESSERE AUTORIZZATO LO SMALTIMENTO IN DISCARICA PREVIA STERILIZZAZIONE

Saranno emanate norme specifiche per

raccolta, disinfezione, sterilizzazione, trasporto, recupero e smaltimento
norme tecniche per la corretta gestione dei rifiuti sanitari da individuare ex art. 7 comma 2
individuazione delle frazioni di rifiuti assimilabili agli urbani

ulteriori categorie di rifiuti sanitari che richiedano particolari trattamenti.

La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata fuori dalla struttura sanitaria che li ha prodotti è soggetta alle procedure autorizzative di cui agli art. 27 e 28 ed il responsabile dell’impianto è obbligato al rilascio del relativo certificato di sterilizzazione.

Veicoli a motore

Il veicolo a motore da demolire (art. 46) deve essere inoltrato tramite

centro di raccolta autorizzato

concessionari  e succursali delle case costruttrici qualora sia acquistato un altro veicolo ed in questo caso saranno esse stesse ad inoltrare il veicolo presso centri autorizzati

Al proprietario è rilasciato in ogni caso un certificato liberatorio
che libera il proprietario da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa alla proprietà del veicolo ceduto.

Il certificato deve contenere.

la data della consegna
gli estremi dell’autorizzazione del centro
le generalità del proprietario
gli estremi di identificazione del veicolo
la dichiarazione da parte del titolare del centro, oppure del concessionario, oppure del titolare della succursale di provvedere direttamente e senza alcun onere di agenzia a carico del proprietario , alla cancellazione dal “Pubblico registro Automobilistico”

Le parti di ricambio recuperate dalla demolizione, escluse quelle attinenti la sicurezza del veicolo, possono essere commercializzate.

Le parti di ricambio attinenti la sicurezza del veicolo possono essere cedute solo agli iscritti esercenti l’attività di autoriparazione ai sensi della legge 122/92 e possono essere utilizzate purché siano sottoposte alle operazioni di revisione previste dall’art. 80 del decreto legislativo 285/1992.

Attenzione! L’autoriparatore deve far risultare nelle fatture rilasciate al cliente l’utilizzazione di parti di ricambio recuperate.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, è prevista l’emanazione delle norme tecniche relative agli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza ed all’individuazione delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza.

I consorzi

Il consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (art. 47), è istituito fra le imprese che:

producono ed importano
riciclano e recuperano
e le Associazioni nazionali di categoria di quelle che effettuano il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti.

Il conferimento al Consorzio è obbligatorio.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge i Ministeri competenti debbono approvare lo Statuto ed entro i successivi 90 giorni chiunque detiene detti prodotti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o tramite incaricati autorizzati.

Chiunque sia detentore di detti rifiuti deve stoccarli in appositi contenitori.

Il consorzio per il riciclaggio del polietilene (art. 48) è obbligatorio ed è istituito tra le imprese che:

producono

trasformano

e le Associazioni di categoria che effettuano la raccolta il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti in polietilene nonché le imprese che effettuano il recupero ed il riciclaggio.

Il Consorzio può ricorrere a forme di deposito cauzionale per la distribuzione dei prodotti ai Consorziati.

Il conferimento al Consorzio è obbligatorio decorsi 90 giorni dall’approvazione dello Statuto.

Gli imballaggi sono esclusi dal riciclaggio dei beni in polietilene.


Il controllo e le sanzioni

Tutte le attività di gestione dei rifiuti, compresi gli accertamenti al decreto Ronchi, sono di competenza della Provincia.

 

La Provincia può avvalersi anche di

ARPA
USSL

convenzioni con organismi pubblici che abbiano specifiche competenze.

Il Nucleo Operativo dell’Arma dei Carabinieri è autorizzato ad effettuare ispezioni e verifiche in materia di tutela ambientale.

Il sistema sanzionatorio ha subito una radicale innovazione riducendo per il produttore l’ambito delle ipotesi sanzionate penalmente ed aumentando le ipotesi illecito amministrativo.

Alla data di entrata in vigore della legge tutti i procedimenti penali pendenti che non si concluderanno con l’archiviazione o con una sentenza di proscioglimento entreranno a far parte del nuovo regime sanzionatorio.

La Provincia emette una prima ingiunzione ed il soggetto interessato ha due scelte:

pagare entro 60 giorni dalla notifica con modulo di c/c allegato dalla Provincia e chiudere la sua posizione

oppure ricorrere alla Provincia stessa entro 30 giorni

L' importo dovuto  viene stabilito dalla Provincia seguendo il criterio di legge del doppio del minimo oppure di un terzo del massimo previsto dalla sanzione a seconda di quella più favorevole al soggetto.

Nell’atto della Provincia è obbligatoriamente contenuto il nome del funzionario responsabile del procedimento ed a cui rivolgersi per maggiori informazioni ed a cui indirizzare l’eventuale ricorso.

Il ricorso può essere teso anche alla sola richiesta di applicazione del minimo edittale con l’eventuale rateizzazione della somma. L’accoglimento o la respinta della domanda è, di fatto, un nuovo atto della Provincia.

Contro tutte le ordinanze-ingiunzione emesse per le sanzioni amministrative dal Comune o dalla Provincia è possibile esperire il giudizio di opposizione innanzi al pretore ex articolo 23 della legge 24.11.1981 n. 689.

Anche se il passaggio dalla sanzione penale a quella amministrativa rappresenta senz’altro un passo in avanti notevole, altrettanto “notevoli” restano le sanzioni amministrative.

TABELLA DEL SISTEMA SANZIONATORIO RIFIUTI

 

ARTICOLO VIOLATO OGGETTO DELLA VIOLAZIONE SANZIONE ORGANO COMPETENTE
ART. 9 C.1 VIOLAZIONE AL DIVIETO DI EFFETTUARE UTI PERICOLOSI OVVERO LA MISCELAZIONE DEI  RIFIO NON PROCEDE ALLA SEPARAZONE DEI RIFIUTI MISCELATI. CHIUNQUE VIOLA IL DIVIETO DI MISCELAZIONE E’ TENUTO ALLA SEPARAZIONE A PROPRIE SPESE SE POSSIBILE ARRESTO DA 6 MESI A DUE ANNI ED AMMENDA DA 5 MILIONI A 50 MILIONI TRIBUNALE
ART.
11 C.3
MANCATA COMUNICAZIONE DEI RIFIUTI (MUD) O COMUNQUE EFFETTUATA IN MODO INCOMPLETO O INESATTA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 5 MILIONI A 30 MILIONI

SE LA COMUNICAZIONE è EFFETTUATA ENTRO IL 60° GIORNO DALLA SCADENZA SANZIONE PECUNIARIA DA 50.000 A 300.000 MILA
PROVINCIA

ART. 12 C.1

OMISSIONE DELLA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO O TENUTA INCOMPLETA DELLO STESSO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 5 MILIONI A 30 MILIONI

RIDUZIONE DA 2 A 12 MILIONI PER RIFIUTI PER AZIENDE CHE OCCUPANO  UN NUMERO DI UNTA’ LAVORATIVE INFERIORI A 15

PROVINCIA

ART. 12 C.1

OMISSIONE DELLA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO O TENUTA INCOMPLETA DELLO STESSO PER RIFIUTI  PERICOLOSI

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 30 MILIONI A 180 MILIONI NONCHE’ SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DA 1 MESE AD 1 ANNO DALLA CARICA RIVESTITA DAL SOGGETTO RESPONSABILE DELL’INFRAZIONE E DALL’AMMINISTRATORE

RIDUZIONE DA 4 A 24 MILIONI PER RIFIUTI PER AZIENDE CHE OCCUPANO  UN NUMERO DI UNTA’ LAVORATIVE INFERIORI A 15

PROVINCIA

ART. 12 C.1

LE INDICAZIONI SUL REGISTRO SONO SOLO INCOMPLETE O INESATTE MA CONTIENGONO GLI ELEMENTI NECESSARI A RICOSTRUIRE LE INFORMAZIONI  DOVUTE

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA LIRE 500.000 A LIRE 3 MILIONI

PROVINCIA

ART. 12 C.3 E C.4

MANCATA CONSERVAZIONE O MANCATO INVIO DEL REGISTRO ALLE AUTORITA’ COMPETENTI

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 500.000 A LIRE 3 MILIONI

PROVINCIA

ART. 14 C.1

ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI SUL O NEL SUOLO

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 200.000 A 1.200.000

Se sono RIFIUTI non pericolosi o non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50 mila a lire 300 mila

COMUNE

ART. 14 C.2

IMMISSIONE DI RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE, ALLO STATO SOLIDO O LIQUIDO, NELLE ACQUE SUPERFICIALI O SOTTERRANEE

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 200.000 A 1.200.000

COMUNE

ART. 14 C.1 E C.2

TITOLATI DI IMPRESE O RESPONSBILI DI ENTI CHE ABBANDONANO O DEPOSITANO IN MODO INCONTORLLATO I PROPRI RIFIUTI OVVERO LI IMMETTONO NELLE ACQUE SUPERFICIALI O SOTTERRANEE. RIFIUTI NON PERICOLOSI

ARRESTO DA 3 MESI AD 1 ANNO O AMMENDA DA 5 MILIONI A 50 MILIONI.

LA PENA E’ RIDOTTA DELLA META’ NEL CASO DI INOSSERVANZA

DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE O RICHIAMATE NONCHE’ NELLE IPOTESI DI INOSSERVANZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI RICHIESTI DALLE ISCRIZIONI O COMUNICAZIONI.

TRIBUNALE

ART. 14 C.1 E C.2

TITOLARI DI IMPRESE O RESPONSBILI DI ENTI CHE ABBANDONANO O DEPOSITANO IN MODO INCONTORLLATO I PROPRI RIFIUTI OVVERO LI IMMETTONO NELLE ACQUE SUPERFICIALI O SOTTERRANEE. RIFIUTI  PERICOLOSI

ARRESTO DA 6 MESI 2 ANNI E AMMENDA  DA 5 MILIONI A 50 MILIONI.

LA PENA E’ RIDOTTA DELLA META’ NEL CASO DI INOSSERVANZA

DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE O RICHIAMATE NONCHE’ NELLE IPOTESI DI INOSSERVANZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI RICHIESTI DALLE ISCRIZIONI O COMUNICAZIONI.

TRIBUNALE

ART. 14 C.1 E C.2

TITOLARI DI IMPRESE O RESPONSABILI DI ENTI CHE EFFETTUANO ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI  RIFIUTI SENZA LE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI, O ISCRIZIONI O COMUNICAZIONI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI O ABBANDONANO O DEPOSITANO IN MODO INCONTROLLATO I RIFIUTI OVVERO LI IMMETTONO IN ACQUE SUPERFICIALI

ARRESTO DA TRE MESI AD UN ANNO O CON AMMENDA DA LIRE 5 MILIONI A LIRE 50 MILIONI.

LA PENA E’ RIDOTTA DELLA META’ NEL CASO DI INOSSERVANZA

DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE O RICHIAMATE NONCHE’ NELLE IPOTESI DI INOSSERVANZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI RICHIESTI DALLE ISCRIZIONI O COMUNICAZIONI.

TRIBUNALE

ART. 14 C.1 E C.2

TITOLARI DI IMPRESE E RESPONSABILI DI ENTI CHE EFFETTUANO ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI SENZA LE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI, O ISCRIZIONI O COMUNICAZIONI DI RIFIUTI  PERICOLOSI,  O ABBANDONANO  O DEPOSITANO IN IMODO INCONTROLLATO I RIFIUTI OVVERO LI IMMETTONO IN ACQUE SUPERFICIALI

ARRESTO DA SEI MESI AD DUE ANNI E CON AMMENDA DA LIRE 5 MILIONI A LIRE 50 MILIONI.

LA PENA E’ RIDOTTA DELLA META’ NEL CASO DI INOSSERVANZA

DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE O RICHIAMATE NONCHE’ NELLE IPOTESI DI INOSSERVANZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI RICHIESTI DALLE ISCRIZIONI O COMUNICAZIONI.

TRIBUNALE

ART. 14 C.3

CHIUNQUE NON OTTEMPERA ALL’ORDINANZA DEL SINDACO

ARRESTO SINO AD UN ANNO.

CON LA SENTENZA DI CONDANNA PER TALI CONTRAVVENZIONI O CON LA DECISIONE EMESSA AI SENSI DELL’ART. 444 DEL CPP,  IL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE DELLA PENA PUO’ ESSERE SUBORDINATO ALLA ESECUZIONE DI

QUANTO STABILITO NELL’ORDINANZA O NELL’OBBLIGO NON ESEGUITI

TRIBUNALE

ART. 15

CHIUNQUE TRASPORTA I RIFIUTI SENZA IL PRESCRITTO FORMULARIO OVVERO INDICA DATI INCOMPLETI O INESATTI

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA LIRE 3 MILIONI A LIRE 18 MILIONI

PROVINCIA

ART. 15

CHIUNQUE TRASPORTA I RIFIUTI PERICOLOSI SENZA IL PRESCRITTO FORMULARIO OVVERO INDICA DATI INCOMPLETI O INESATTI

PENA EX ART. 483
[1] C.P. CHE PREVDE LA RECLUSIONE SINO A 2 ANNI

ALLA SENTENZA DI CONDANNA O ALLA DECISIONE EMESSA AI SENSI DELL’ART. 444 C.P.P.LE PER L’ATTIVITA’ ILLECITA DI TRASPORTO DEI RIFIUTI CONSEGUE OBBLIGATORIAMENTE LA CONFISCA DEL MEZZO

TRIBUNALE

ART. 15 (PREVISIONE ART. 52 3° COMMA)

CHIUNQUE NELLA PREDISPOSIZIONE DEL CERTIFICATO DI ANALISI DEI RIFIUTI FORNISCE FALSE INDICAZIONI SULLA NATURA, COMPOSIZIONE,  CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI RIFIUTI

CHIUNQUE FACCIA USO DI UN CERTIFICATO FALSO DURANTE IL TRASPORTO

IDEM

IDEM

ART. 15

INDICAZIONI FORMALMENTE INCOMPLETE O INESATTE CHE CONTENGONO TUTTE GLI ELEMENTI INDISPENSABILI PER RICOSTRUIRE LE INFORMAZIONI DOVUTE PER LEGGE.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA LIRE 500.000 A LIRE 3 MILIONI

PROVINCIA

ART. 17 C.2

CHIUNQUE CAGIONA IN MODO ANCHE ACCIDENTALE IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ACCETTABILITA’ DELLA CONTAMINAZIONE DEI SUOLI, DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DELLE ACQUE SOTTERRANEE, OVVERO DETERMINA UN PERICOLO CONCRETO ED ATTUALE DI SUPERAMENTO DEI LIMITI MEDESIMI E’ TENUTO A PROCEDERE A PROPRIE SPESE AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA E DI RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE AREE INQUINATE E DEGLI IMPIANTI DAI QUALI DERIVA PERICOLO DI INQUINAMENTO.

ARRESTO DA SEI MESI AD UN ANNO E CON L’AMMENDA DA 5 A 50 MILIONE SE NON PROVVEDE ALLA BONIFICA EX PROCEDURE ART. 17

ARRESTO DA UN ANNO A DUE ANNI E AMMENDA DA 10 MILIONI A 100 MILIONI SE L’INQUINAMENTO è CAUSATO DA IRIFUITI PERICOLOSI

TI

TRIBUNALE

ARTT. 27 - 28 - 29 - 30 - 31- 31 - 32 - 33

CHIUNQUE EFFETTUA UNA ATTIVITA’ DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO, SMALTIMENTO, COMMERCIO, INTERMEDIAZIONE, DI RIFIUTI PRODOTTI DA TERZI NON PERICOLOSI OVVERO CHIUNQUE EFFETTUA LA GESTIONE DI RIFIUTI SENZA LE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI, ISCRIZIONI O COMUNICAZIONI

ARRESTO DA TRE MESI AD UN ANNO O CON AMMENDA DA LIRE 5 MILIONI A LIRE 50 MILIONI.

LA PENA E’ RIDOTTA DELLA META’ NEL CASO DI INOSSERVANZA

DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE O RICHIAMATE NONCHE’ NELLE IPOTESI DI INOSSERVANZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI RICHIESTI DALLE ISCRIZIONI O COMUNICAZIONI.

TRIBUNALE

ARTT. 27 - 28 - 29 - 30 - 31- 31 - 32 - 33

CHIUNQUE EFFETTUA UNA ATTIVITA’ DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO, SMALTIMENTO, COMMERCIO, INTERMEDIAZIONE, DI RIFIUTI PRODOTTI DA TERZI  PERICOLOSI OVVERO CHIUNQUE EFFETTUA LA GESTIONE DI RIFIUTI SENZA LE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI, ISCRIZIONI O COMUNICAZIONI

ARRESTO DA SEI MESI AD DUE ANNI E CON AMMENDA DA LIRE 5 MILIONI A LIRE 50 MILIONI.

LA PENA E’ RIDOTTA DELLA META’ NEL CASO DI INOSSERVANZA

DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE O RICHIAMATE NONCHE’ NELLE IPOTESI DI INOSSERVANZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI RICHIESTI DALLE ISCRIZIONI O COMUNICAZIONI.

ALLA SENTENZA DI CONDANNA O ALLA DECISIONE EMESSA AI SENSI DELL’ART. 444 C.P.P.LE PER L’ATTIVITA’ ILLECITA DI TRASPORTO DEI RIFIUTI CONSEGUE OBBLIGATORIAMENTE LA CONFISCA DEL MEZZO

TRIBUNALE

ART. 36 C.5

ETICHETTATURA IMBALLAGGI AI FINI DELLA INDENTIFICAZIONE PER RECUPERO E RICICLAGGIO

PENA PECUNIARIA DA 10 A 60 MILIONI

PROVINCIA

ART. 38 C. 3

VIOLAZIONE DEI PRODUTTORI DEGLI OBBLIGHI DI RICICLAGGIO RECUPERO E RITIRO DEGLI IMBALLAGGI

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 15 MILIONI A 90 MILIONI

PROVINCIA

ART. 38 C.3 LETT. C)

 (previsione dell’art. 54)

NON VIENE ADOTTATO UN PROPRIO SISTEMA CAUZIONALE

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 15 MILIONI A 90 MILIONI

PROVINCIA

ART. 38 C.4

GLI UTILIZZATORI SONO OBBLIGATI A RITIRARE GRATUITAMENTE GLI IMBALLAGGI USATI SECONDARI E TERZIARI ED I RIFIUTI DA IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI NONCHE’ A CONSEGNARLI IN LUOGO DI RACCOLTA ORGANIZZATO DAL PRODUTTORE E CON LO STESSO CONCORDATO

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 15 MILIONI A 90 MILIONI

PROVINCIA

ART. 40

NON ADESIONE AL CONSORZIO PER TIPO DI IMBALLAGGIO.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 15 MILIONI A 90 MILIONI

PROVINCIA

ART. 43 C.1

DIVIETO  DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEGLI IMBALLAGGI E DEI CONTENITORI RECUPERATI SALVO GLI SCARTI DI DELLE OPERAZIONI DI SELEZIONE, RICLICO E RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 10 MILIONI A 60 MILIONI

PROVINCIA

ART. 43 C.2

DAL 1° GENNAIO 1998 E’ VIETATO IMMETTERE NEL NORMALE CIRCUITO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IMBALLAGGI TERZIARI DI QUALSIASI NATURA

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA  DA 200.000 LIRE  A 1.200.000 LIRE

COMUNE

ART. 43 C.3

DAL 1° GENNAIO 1988 POSSONO ESSERE COMMERCIALIZZATI SOLO IMBALLAGGI RISPONDENTI AGLI STANDARD EUROPEI DEL COMITATO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE. SINO A TALE DATA GLI IMBALLAGGI DEBBONO ESSERE COMUNQUE CONFORMI ALLE NORME EUROPEE E QUESTE MANCANO ALLE NORME NAZIONALI

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 5 MILIONI A 30 MILIONI

PROVINCIA

ART. 43 C.4

E’ VIETATO IMMETTERE SUL MERCATO IMBALLAGGI O COMPONENTI DI IMBALLAGGIO CON LIVELLI TOTALI DI CONCENTRAZIONE DI PIOMBO, MERCURIO, CADMIO E CROMO ESAVALENTE SUPERIORE A:

600 PPM IN PESO DAL 30.06.1988

250 PPM IN PESO DAL 30.06.1999

100 PPM IN PESO DAL 30.06.2001

SONO ESCLUSI DALLA NORMA GLI IMBALLAGGI INTERAMENTE COSTITUITI DI CRISTALLO

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 10 MILIONI A 60 MILIONI

PROVINCIA

ART. 44 C.1

I BENI DUREVOLI PER USO DOMESTICOCHE HANNO ESAURITO LA LORO FUNZIONE DEBBONO ESSERE RESTITUITI AL RIVENDITORE IN OCCASIONE DELL’ACQUISTO DI BENE ANALOGO, OPPURE DEBBONO ESSERE CONFERITI A IMPRESE PUBBLICHE O PRIVATE CHE GESTISCONO LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANO O DI RACCOLTA DI CUI AL C.2 A CURA DEL DETENTORE

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 200.000 LIRE A 1.200.000 LIRE

COMUNE

ART. 45

DEPOSITO TEMPORANEO PRESSO IL LUOGO DI PRODUZIONE  DI RIFIUTI PERICOLOSI SANITARI IN VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

ARRESTO DA 3 MESI A 1 ANNO O AMMENDA DA 5 MILIONI A 50 MILIONI

TRIBUNALE

ART. 45

DEPOSITO TEMPORANEO PRESSO IL LUOGO DI PRODUZIONE  DI RIFIUTI PERICOLOSI SANITARI IN VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI PER QUANTITATIVI NON SUPERIORI A 200 LITRI

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 5 MILIONI A 30 MILIONI

PROVINCIA

ART. 46 C.1

IL RPORPIETARIO DI UN VEICOLO O DI UN RIMORCHIO CHE INTENDE PROCEDERE ALLA ROTTAMAZIONE DEVE CONSEGNARLO AD UNA CENTRO AUTORIZZATO

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 200.000 A 1.200.000

COMUNE

ART. 46 C.2

COME PRECEDEDENTE CON CONSEGNA A CONCESSIONARIO O SUCCURSALE SE INTENDE ACQUISTARNE UNO NUOVO

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 200.000 A 1.200.000

COMUNE

art. 46 c.5

cancellazione pra

sanzione amministrativa pecuniariA da lire 500 mila a lire 3 milioni

provincia

ART. 46 C. 6 BIS

I GESTORI DI CENTRI DI RACCOLTA , CONCESSIONARIE E SUCCURSALI DI CUI AI C. 1 E 2 NON POSSONO SMONTARE E ROTTAMARE I VEICOLI E RIMORCHI SENZA CANCELLAZIONE DAL PRA

sanzione amministrativa pecuniariA da lire 500 mila a lire 3 milioni

provincia

ART. 46 C. 6 TER

ANNOTAZIONE SUL REGISTRO EX D. L.VO 30.04.1992 N. 285 DEGLI ESTREMI DELL’AVVENUTA DENUNCIA E CONSEGNA DELLE TARGHE E DEI DOCUMENTI AGLI UFFICI COMPETENTI

sanzione amministrativa pecuniariA da lire 500 mila a lire 3 milioni

provincia

ART. 46 C. 6 QUATER

OBBLIGHI UGUALI AI PRECEDENTI COMMI BIS E TER DEI RESPONSABILI DI CENTRI DI RACCOLTA O ALTRI LUOGHI DI CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI DA AVVIARE ALLA DEMOLIZIONE

sanzione amministrativa pecuniariA da lire 500 mila a lire 3 milioni

provincia

ART. 47 C. 12

CHIUNQUE, PER MOTIVI LEGATI ALLA PROPRIA ATTIVITA’ ED E’ IN ATTESA DI CONFERIMENTO AL CONSORZIO, DETENGA OLI E GRASSI ANMALI ESAUSTI, è OBBLIGATO A ASTOCCARLI IN CONTENITORI CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATRIA DI SMALTIMENTO

sanzione amministrativa pecuniariA da lire 500 mila a lire 3 milioni

provincia

ART. 51 C.3

REALIZZAZIONE O GESTIONE DI UNA DISCARICA NON AUTORIZZATA

ARRESTO DA 6 MESI A 2 ANNI E AMMENDA DA  5 MILIONI A 50 MILIONI.

LA PENA E’ RIDOTTA DELLA META’ NEL CASO DI INOSSERVANZA

DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE O RICHIAMATE NONCHE’ NELLE IPOTESI DI INOSSERVANZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI RICHIESTI DALLE ISCRIZIONI O COMUNICAZIONI.

NEL CASO DI SENTENZA DI CONDANNA O DECISIONE EMESSA AI SENSI DELL’ART. 444 DEL C.P.P. SI HA LA CONFISCA DELL’AREA SU CUI E’ REALIZZATA LA DISCARICA ABUSIVA  SE E’ DI PROPRIETA’ DELL’AUTORE O DEL COMPARTECIPE AL REATO. SONO FATTI SALVI GLI OBBLIGHI DI BONIFICA O RIPRISTINO DEI LUOGHI

TRIBUNALE

ART. 51 C.3

REALIZZAZIONE O GESTIONE DI UNA DISCARICA NON AUTORIZZATA DESTINATA ANCHE IN PARTE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI.

ARRESTO DA 1 A 3 ANNI E AMMENDA DA 10 MILIONI A 100  MILIONI.

LA PENA E’ RIDOTTA DELLA META’ NEL CASO DI INOSSERVANZA

DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE O RICHIAMATE NONCHE’ NELLE IPOTESI DI INOSSERVANZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI RICHIESTI DALLE ISCRIZIONI O

COMUNICAZIONI.

NEL CASO DI SENTENZA DI CONDANNA O DECISIONE EMESSA AI SENSI DELL’ART. 444 DEL C.P.P. SI HA LA CONFISCA DELL’AREA SU CUI E’ REALIZZATA LA DISCARICA ABUSIVA  SE E’ DI PROPRIETA’ DELL’AUTORE O DEL COMPARTECIPE AL REATO. SONO FATTI SALVI GLIOBBLIGHI DI BONIFICA O RIPRISTINO DEI LUOGHI

TRIBUNALE

ART. 53 C.1

CHIUNQUE EFFETTUA LA SPEDIZIONE DEI RIFIUTI ELENCATI NEGLI ALLEGATI II, III, IV DEL REGOLAMENTO CEE 259/53 IN MODO DA INTEGRARE IL TRAFFICO ILLECITO SECONDO QUANTO STABILITO DALL’ART. 26 DEL REGOLAMENTO STESSO

PENA DELL’ARRESTO SINO A 2 ANNI ED AMMENDA DA LIRE 3 MILIONI A LIRE 50 MILIONI.

LA PENA è AUMENTATA NEL CASO DI RIFIUTI PERICOLOSI

TRIBUNALE

ART. 53 C.2

IDEM

ALLA SENTENZA DI CONDANNA O QUELLA EMESSA AI SENSI DELL’ART. 444 C.P.P. PER LE CONTRAVVENZIONE DI CUI AL COMMA 1 DELL’ART. 53 E QUELLE DI CUI AGLI ARTICOLI 27, 28, 29, 30, 31, 31, 33  E DALL’ART. 15 CONSEGUE OBBLIGATORIAMENTE LA

ART 483 c.p.  Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

1. Chiunque attesti falsamente al pubblico ufficiale (357) in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione sino a due anni.

2. Se si tratta di falsa attestazione su atti dello stato civile (449 c.c.) la reclusione non può essere inferiore a tre mesi

Tabella del sistema sanzionatorio sicurezza sul lavoro.
D. L.vo 19.9.1994 n. 626 e successive modifiche.

Il Sistema Sanzionatorio della Sicurezza sul Lavoro segue una disciplina particolare cosi’ come illustrato a pag. 19 del Manuale.

art violato

soggetto

oggetto di violazione

sanzione

organo competente

art.4 c.2

- datore dilavoro
- dirigente

non elabora un documento contenente una relazione sulla VALUTAZIOEN DEI RISCHI PER PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE IL LAVORO, L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALRE , IL PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA

arresto da tre mesi  a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni

tribunale

ART.

4C.4A

- DATORE DI LAVORo

- dirigente

NON DESIGNA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INTERNO O ESTERNO ALL’AZIEDA SECONDO LE REGOLE DI CUI ALL’ART. 8

arresto da tre mesi  a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni

tribunale

art.

 4c5 b

- DATore di lavoro

- dirigente 

mancato aggiornamento nelle misure di  prevenzione in relazione ai mutamneti organizzativi e produttivi

arresto da tre mesi  a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni

tribunale

ART.

C.5 C

- PREPOSTI

NON NOMINA NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 16 IL MEDICO COMPETENTE

ARRESTO SINO A 1 MESE O CON L’AMMENDA DA LIRE TRECENTO MILA  A LIRE 1 MILIONE

tribunale

art.

4c5.d

- datore di lavoro

- dirigente

mancato fornimento di dispositivi di protezione individuale ai lavoratori

arresto da tre mesi  a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni

tribunale

art.

4 c. 5 e

- datore di lavoro

- dirigente

violazione delle misure appropiate per evidenziare zone a rischio accessibili  solo

a persone istruite

arresto da tre mesi  a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni

tribunale

art.

4 c.5 H

- datore di lavoro

- dirigente

violazione delle misure di controllo e istruzione al lavoratore in caso DI

di emergenza

arresto da tre mesi  a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni

tribunale

art.

 4 c. 5 L

- DAtore di lavoro

- dirigente

NON SI ASTIENE DAL RICHIEDERE AI LAVORATORI DI RIPRENDERE LA LORO ATTIVITA’ IN CASO DI PERICOLO

arresto da tre mesi  a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni

tribunale

ART.

 4 C.5N

- DAtore di lavoro

- dirigente

NON PRENDE APPROPIATI PROVVEDIMENTI PER EVITARE CHE LE MISURE TECNICHE POSSANO CAUSARE RISCHI ALLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE O DETERIORARE L’AMBIENTE ESTERNO

arresto da tre mesi  a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni

tribunale

ART.

4C.5 Q

- DAtore di lavoro

- dirigente

NON ADOTTA LE MISURE NECESSARIE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI E DELL’EVACUAZIONE DEI LAVORATORI , NONCHE’ PER IL CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO

arresto da tre mesi  a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni

tribunale

ART.

4 C. 5B

- PREPOSTI

NON AGGIORNA LE MISURE DI PREVENZIOENIN RELAZIOEN AI MUTAMENTI ORGANIZZATIVI E PRODUTTIVI CHE HANNO RILEVANZA AI FINI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO

ARRESTO SINO A 2 MESI O CON L’AMMENDA DA LIT. 500.000 A LIT. 2.000.000

tribunale

ART.

 4 C. 5D

- PREPOSTI

NON FORNISCE AI LAVORATORI I NECESSARI E IDONEI DISPOSOITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUAle , sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione

ARRESTO SINO A 2 MESI O CON L’AMMENDA DA LIT. 500.000 A LIT. 2.000.000

tribunale

art.

4 c. 5e

- preposti

non prende le misure appropiate affinche’ soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

ARRESTO SINO A 2 MESI O CON L’AMMENDA DA LIT. 500.000 A LIT. 2.000.000

tribunale

art.

 4 c.5h

- preposti

non adotta le misure per il controllo dellle siTUAZIONI  DI RISCHIO IN CASO DI EMEERGENZA E NON DA’ ISTRUZIOINI AFFINCHE’ I LAVORATORI , IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO , ABBANDANONINO IL POSTO DI LAVORO O LA ZONA PERICOLOSA

ARRESTO SINO A 2 MESI O CON L’AMMENDA DA LIT. 500.000 A LIT. 2.000

tribunale

ART.

4C.5L

- PREPOSTI

NON SI ASTIENE SALVO ECCEZIONI DEBITABENTE MOTIVATE , DAL RICHIEDERE AI LAVORATORI DI RIPRENDERE LA LORO ATTIVITA’ IN ASITUAZIONE DI LAVORO IN CUI PERSISTE UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO

ARRESTO SINO A 2 MESI O CON L’AMMENDA DA LIT. 500.000 A LIT. 2.000

tribunale

ART.

4C5N

- PREPOSTI

NON PRENDE APPROPIATI PROVVEDIMENTI PER EVITARE CHE LE MISURE TECNICHE ADOTTATE POSSANO CAUSARE RISCHI PER LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE O DETERIORARE L’AMBIENTE ESTERNO

ARRESTO SINO A 2 MESI O CON L’AMMENDA DA LIT. 500.000 A LIT. 2.000.0000

tribunale

ART.

5C.Q

- PREPOSTI

NON ADOTTA LE MISURE NECESSARIE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI E DELL’EVACUAZIONE DEI LAVORATORI , NONCHE’ PER IL CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO .

ARRESTO SINO A 2 MESI O CON L’AMMENDA DA LIT. 500.000 A LIT. 2.000

tribunale

ART.

 7 C .2

- DATORE DI LAVORO

NEL CASO DI CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D’OPERA  VIOLA LA COOPERAZIONE DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LAVORO INCIDENTI SULL’ATTIVITA’ LAVORATIVA OGGETTO DELL’APPALTO ; IL COORDINAMENTO DEGLI INTRERVENTI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DAI RISCHI

arresto da tre mesi  a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni

tribunale

ART.

12C.1D

- DATORE DI LAVORO

NON PROGRAMMA GLI INTERVENTI , NON PRENDE PROVVEDIMENTI E NON DA’ ISTRUZIONI AFFINCHE’ I LAVORATORI POISSANO , IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO CHE NON PUO’ ESSERE EVITATO , CESSARE LA LORO ATTIVITA’ , OVVERO METTERSI AL SICURO , ABBANDONANDO IMEDIATAMENTE IL LUOGO DI LAVORO

arresto da tre mesi  a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni

tribunale

ART.

12C.1D

- preposti

NON PROGRAMMA GLI INTERVENTI , NON PRENDE PROVVEDIMENTI E NON DA’ ISTRUZIONI AFFINCHE’ I LAVORATORI POISSANO , IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO CHE NON PUO’ ESSERE EVITATO , CESSARE LA LORO ATTIVITA’ , OVVERO METTERSI AL SICURO , ABBANDONANDO IMEDIATAMENTE IL LUOGO DI LAVORO

ARRESTO SINO A 2 MESI O CON L’AMMENDA DA LIT. 500.000 A LIT. 2.000.000

tribunale

ART.

12C.1 E

- DATORE DI LAVOR0

NON PRENDE I PROVVEDIMENTI NECESSARI AFFINCHE’ QUALSIASI LAVORATORE , IN CASO DI PEWRICOLO GRAVE ED IMMEDIATO PER LA PROPIA SICUREZZA  OVVERO PER QUELLA DI ALTRE PERSONE E NELL’IMPOSSIBILITA’ DI NON POTER CONTATATTARE IL COMPETENTE SUPERIORE GERARCHICO , NON GHA PRESO LE MISURE ADEGUATE PER EVITARE LE CONSEGUENZE DI TALE PERICOLO

arresto da tre mesi  a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni

tribunale

ART.

12C.1 E

- preposti

NON PRENDE I PROVVEDIMENTI NECESSARI AFFINCHE’ QUALSIASI LAVORATORE , IN CASO DI PEWRICOLO GRAVE ED IMMEDIATO PER LA PROPIA SICUREZZA  OVVERO PER QUELLA DI ALTRE PERSONE E NELL’IMPOSSIBILITA’ DI NON POTER CONTATATTARE IL COMPETENTE SUPERIORE GERARCHICO , NON GHA PRESO LE MISURE ADEGUATE PER EVITARE LE CONSEGUENZE DI TALE PERICOLO

ARRESTO SINO A 2 MESI O CON L’AMMENDA DA LIT. 500.000 A LIT. 2.000.000

tribunale

ART.

 12 C. 4

- DATORE DI LAVORO

NON SI ASTIENE DAL CHIEDERE AI LAVORATORI DI  RIPRENDERE LA LORO ATTIVITA’ IN UNA SITUAZIONE DI LAVORO IN CUI PERSISTE IL PERICOLO GRAVE

arresto da tre mesi  a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni

tribunale

ART.

 12 C. 4

- preposti

NON SI ASTIENE DAL CHIEDERE AI LAVORATORI DI  RIPRENDERE LA LORO ATTIVITA’ IN UNA SITUAZIONE DI LAVORO IN CUI PERSISTE IL PERICOLO GRAVE

ARRESTO SINO A 2 MESI O CON L’AMMENDA DA LIT. 500.000 A LIT. 2.000.000

tribunale

art.

15 c.1

- datore di  lavoro

non tiene conto della natura dell’ attivita’ e delle dimensioni dell’azienda ovvero dell’unita’ produttiva ,sentito il imedico competente ove previsto , non prende  i provvedimenti necessari  in materia  di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza , non tiene conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e non stabilisce i necessari  rapporti con i servizi esterni , anche per il trasporto dei lavoratori infortunati

arresto da tre mesi  a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni

tribunale

art.

 15 c.1

- preposti

non prende provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso di assistenza medica di emergenza , tenendo conto della natura dell’attivita’ e delle dimensioni dell’azienda sentito il medico competente ove previsto

aRRESTO SINO A 2 MESI O CON L’AMMENDA DA LIT. 500.000 A LIT. 2.000.000

tribunale

art.

22 c.1

- datore di lavoro

non assicura che ciascun lavoratore , riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza  e di salute , con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed ale proprie mansioni

arresto da tre mesi  a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni

tribunale

ART.

22 C.2

- DATORE DI LAVORO

NON FA AVVENIRE LA FORMAZIONE NEI CASI DI ASSUBZIONE , DEL TRASFERIMENTO O CAMBIAMENTO DI MANSIONI DELL’INTRODUZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE DI LAVORO O DI NUOVE TECNOLOGIE , DI NUOVE SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

arresto da tre mesi  a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni

tribunale

ART.

22 .c.3

- DATORE DI LAVORO

NON RIPETE PERIODICAMENTE LA FORMAZIONE IN RELAZIONE ALL’EVOLUZIONE DEI RISCHI OVVERO ALL’INSORGENZA DI NUOVI RISCHI

arresto da tre mesi  a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni

tribunale

ART.

22 C.4

- DATORE DI LAVORO

NON DA’ AL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA IL DIRITTO AD UNA FORMAZIONE PARTICOLARE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA , TALE AD ASICURARGLI ADEGUATE NOZIONI SULLE PRINCIPALI TECNICHE DI CONTROLLO E PREVENZIONE DEI RISCHI STESSI

arresto da tre mesi  a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni

tribunale

ART.

22  C.5

- DATORE DI LAVORO

NON FORMA ADEGUATAMEMENTE I LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO , DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO , E DI SALVATAGGIO , DI PRONTO SOCCORSO E, COMUNQUE , DI GESTIONE DELL’EMERGENZA

arresto da tre mesi  a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni

tribunale

art.

30 c. 3

datore di lavoro

dette le prescrizioni di leggi vigenti non ha eseguito le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro e non specificate nell’allegato II

arresto da tre mesi  a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni

tribunale

art.

30 c. 3

preposti

dette le prescrizioni di leggi vigenti non ha eseguito le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro e non specificate nell’allegato II

aRRESTO SINO A 2 MESI O CON L’AMMENDA DA LIT. 500.000 A LIT. 2.000.000

tribunale

ART.

30 C.4

- DATORE DI LAVORO

NON STRUTTURA I LUOGHI DI LAVORO TENENDO CONTO DI EVENTUALI LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP

arresto da tre mesi  a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni

tribunale

ART.

30 C.4