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VIDEOTERMINALI - VDT
PREMESSA
Effetti sulla salute

L'uso protratto del VDT può provocare:

Affaticamento visivo con bruciori, lacrimazione, fotofobia, astenopia, diplopia;
Disturbi muscolo scheletrici con cefalea, cervicobrachialgie, lombalgie;
Stanchezza con disturbi di tipo psicologico e psicosomatico.

E' fin troppo evidente che tali disturbi non derivano esclusivamente dall'uso dei VDT ma possono essere considerati come possibili in tutti i lavori d'ufficio qualora vengano superati certi livelli di intensità o di continuità.

Assetto privilegiato agli addetti ai VDT

 

D'altra parte è anche acquisizione comune che, nella quasi totalità degli uffici, l'uso abituale del computer rende frequenti tali disturbi in tutti coloro che ci lavorano per molte ore al giorno e magari anche al di sotto del livello delle 4 ore consecutive richiamate nel D.L.gs. n.626/94.

Si esclude comunque che nei posti di lavoro con VDT siano possibili effetti negativi sulle gravidanze e sull'apparato visivo causati direttamente da radiazioni provenienti dal monitor.

Infatti:
le radiazioni ionizzanti provenienti dal monitor non sono superiori a quelle esistenti nell'ambiente esterno;
le radiazioni non ionizzanti si mantengono al di sotto dei limiti fissati dalle disposizioni governative;
le statistiche maggiormente accreditate non hanno segnalato finora l'esistenza di patologia specifica per i lavoratori addetti ai VDT.

 



LA FUNZIONE VISIVA E L'IMPEGNO MUSCOLO SCELETRICO
DEGLI ADDETTI ALL'USO DEI VDT

Le norme del dispositivo legislativo non danno, come si vede, indicazioni metriche precise sulle caratteristiche del posto di lavoro, ma con l'aiuto di un'ampia aggettivazione mostrano che le intenzioni del legislatore sono orientate verso la massima tutela del lavoratore e, contemporaneamente, verso la massima attenzione per tutti quei cambiamenti tecnologici che comportino mutamenti nell'organizzazione del lavoro degli addetti ai VDT.

Per questo motivo riteniamo opportuno un breve richiamo a quelle nozioni di anatomia e di fisiologia che rappresentano la base di conoscenza della visione e dell'impegno muscolo scheletrico del lavoratore addetto all'uso intenso e continuativo dei VDT.

La grande mobilità dei tratti cervicale e lombare della colonna vertebrale è assicurata da un sistema muscolo scheletrico che rende possibili anche minimi spostamenti del capo sul busto e di quest'ultimo sul bacino.

Questi piccoli spostamenti consentono di collaborare all'attività oculocerebrale preposta in maniera determinante alla funzione visiva in genere ed a quella della lettura in particolare.

Nel caso specifico dei lavoratori addetti ai VDT si tratta della sorveglianza della digitazione sulla tastiera e della lettura dei caratteri sul monitor e/o sui testi.

Come è noto il riconoscimento dei caratteri grafici viene effettuata dalla scansione operata dai movimenti orizzontali e verticali dei bulbi oculari.

Tali movimenti rendono possibile lo scorrimento dei segni grafici sull'area più sensibile della retina di pochi millimetri quadrati, la fovea, nella parte centrale della macula che è situata nel polo posteriore del bulbo oculare.
Le cose si complicano un poco quando l'operatore, per difetto visivo, è anche portatore di occhiali.

In questo caso l'allineamento richiesto ai movimenti del bulbo oculare, combinato con i piccoli aggiustamenti della colonnna vertebrale, include anche la necessità di comprendere sulla stessa linea il centro ottico della lente di correzione.

Altro aggiustamento compensatorio deve essere effettuato, col concorso di automatico ed impercettibile impegno del rachide,quando il soggetto tenta di fondere in unica immagine il messaggio visivo proveniente da ciascuno dei due occhi ed inviato al cervello.

Questa possibilità avviene normalmente entro i limiti di un'angolatura compresa tra - 2 diottrie fino a circa + 20 diottrie ed è tanto maggiore quanto più vicino all'apparato visivo si trova l'oggetto da mettere a fuoco nella visione.

La visione degli oggetti collocati a distanza maggiore di sei metri mette a riposo i muscoli interessati.

Conclusione

I soggetti che non hanno bene sviluppato il meccanismo della fusione per vicino o i soggetti portatori di vizio di refrazione o anche quelli perfettamente normali ma che tutti si sottopongano ad una prolungata attività lavorativa ai VDT, a causa del notevole impegno dell'apparato visivo oltre che di quello muscoloscheletrico, possono lamentare segni di affaticamento visivo che si manifestano come fotofobia, bruciore agli occhi, iperemia congiuntivale, cefalea, cervico brachialgie e lombalgie



vedi anche:
Difetti di rifrazione
Midriasi e Mioisi
Pupilla


LA STABILITA' DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO
NEL MECCANISMO DELLA VISIONE AI VDT

Un meccanismo così fine come quello della visione ravvicinata è strettamente dipendente dalla stabilità di tutto il sistema che affida proprio all'apparato muscolo scheletrico della colonna vertebrale, in perfetto automatismo e contemporanea sintonia con la funzione visiva, una compensazione idonea a mantenere la testa, e quindi i bulbi oculari, e quindi la fovea, nelle posizioni più adeguate all'esercizio della specifica funzione a cui gli apparati sensoriale, muscolare e scheletrico sono delegati.



E' chiaro a questo punto che se gli addetti ai VDT si lamentano spesso di lombalgie e di cefalee di tipo muscolotensivo, la causa deve essere ricercata proprio nell'impegno cui è sottoposta la muscolatura del rachide sia nelle sue attività dinamiche per i movimenti delle mani, delle braccia e della colonna e sia per le attività statiche per le contrazioni muscolari prevalentemente isometriche.

Si tratta, specie per queste ultime, di un'attività non appariscente perché i movimenti sono in realtà molto ridotti. Tuttavia lo sforzo è da ritenersi consistente specie per la contrattura muscolare finalizzata ai continui tentativi di mantenere la colonna vertebrale nella verticalità e nella stabilità entrambe indispensabili alla contemporanea lettura dei testi ed alla sorveglianza della digitazione.

I disturbi scheletrici della colonna vertebrale compaiono soprattutto perché nella posizione eretta, prolungata e fissa il disco intervertebrale resta compresso e mal nutrito.



I disturbi muscolari, specie quelli delle contrazioni isometriche, sono causate dalla mancata normale irrorazione sanguigna e dal conseguente ristagno delle tossine dovute alla fatica.

I disturbi articolari invece sono dovuti essenzialmente alla velocità della digitazione ed alla statisticità della postura del rachide, specie se accompagnata da braccia addotte e flesse. Si tratta di alterazioni articolari di tipo flogistico acuto e cronico interessanti tutto il substrato anatomo funzionale dell'attrito a seguito del prolungato svolgimento di mansioni che richiedono particolari movimenti veloci e ripetitivi.

Sono alterazioni che se vengono osservate in stadio precoce, si presentano con una sintomatologia sfumata e quindi spesso misconosciuta.

I disturbi periarticolari degli addetti ai VDT sono piuttosto rari. Riguardano essenzialmente i nervi, i tendini e le loro guaine del polso e della mano. Sono dovuti ai movimenti rapidi, ripetitivi ed alla compressione sul polso durante la digitazione.

ASSETTO ERGONOMICO dei lavoratori addetti ai VDT.


L'assetto ergonomico del lavoratore addetto ai VDT deve tener conto dei seguenti aspetti fondamentali.

La funzione visiva è supportata da una disposizione del rachide che assicuri una relativa rigidità ed una contemporanea possibilità di aggiustamenti per favorire i piccoli movimenti del capo e delle mani.
La digitazione sulla tastiera viene effettuata essenzialmente articolando le dita sui metacarpi e questi sul polso.


La stabilità del rachide e la sua verticalità sono componenti essenziali per consentire al capo un meccanismo sinergico con la funzione visiva.
La naturale adduzione delle braccia sul tronco non implica fatica ma concorre alla stabilità della postura.
L'avambraccio flesso sul braccio é in posizione critica perché è sollecitato distalmente dai movimenti della mano e quindi non può non trasmetterne l'impulso fino al gomito la cui articolazione verrebbe a trovarsi pendula e libera senza appoggio su un bracciolo.
Sembrerebbe molto vantaggioso un sostegno ai gomiti che, se lasciati liberi e mobili, finirebbero inevitabilmente per accrescere l'esigenza di effettuare i piccoli necessari movimenti compensatori di tutto il sistema muscolo scheletrico del rachide.
PARAMETRI CONSIGLIATI per i lavoratori addetti ai VDT


CRITERI

Allo stato attuale delle nostre conoscenze e col conforto anche di ERGO MEASURE col marchio CEPER e realizzato da Landmark BV, Rotterdam Idee en ergonomisch concept: NIA, Amsterdam e distribuito da Holdi Design by, Heythuysen The Nederland (C) 1989 made by meterex Solingen - si sceglie il parametro della statura come quello più accessibile e dal quale si riesce praticamente più agevole risalire alle dimensioni ricercate.

DIMENSIONI CONSIGLIABILI


SEDILE

- Basamento del sedile:
a 5 razze per evitare il ribaltamento e con possibilità di facile spostamento sul pavimento.

- Altezza del sedile.
Per altezza del sedile si intende la distanza tra il pavimento e la superficie superiore del sedile.

Questa deve essere regolabile e, in rapporto alla statura del soggetto, l'altezza del sedile deve corrispondere a quella riportata nella seguente tabella.

STATURA
ALTEZZA SEDILE
cm. 145
cm. 39
cm. 150
cm. 40
cm. 155
cm. 42
cm. 160
cm. 43
cm. 165
cm. 45
cm. 170
cm. 46
cm. 175
cm. 47
cm. 180
cm. 49
cm. 185
cm. 50
cm. 190
cm. 52
cm. 195
cm. 53
cm. 200
cm. 54
cm. 205
cm. 55
SCHIENALE

L'altezza dello schienale, regolabile, deve essere tale da sostenere l'intera zona lombare per cui il supporto deve corrispondere al giro vita.

L'inclinazione dello schienale deve essere compresa tra i 90 ed i 110 gradi in avanti.

I braccioli (gomitòli)
- altezza variabile
- distanza fra i braccioli: variabile

PIANO DI LAVORO
Altezza:

L'altezza del piano di lavoro è rappresentata dalla distanza dal pavimento alla superficie superiore della scrivania.

Tale distanza se è regolabile, calcolata in base alla statura della persona, trova i suoi dati medi di riferimento nella seguente tabella.

Se è fissa, deve essere di almeno 72 cm.

Statura
Altezza del piano di lavoro
cm. 145
cm. 58 circa
cm. 150
cm. 60 circa
cm. 155
cm. 62 circa
cm. 160
cm. 64 circa
cm. 165
cm. 66 circa
cm. 170
cm. 68 circa
cm. 175
cm. 70 circa

Lo spazio sotto il piano di lavoro deve garantire, per altezza, l'allocamento delle gambe in posizione di semiflessione e per larghezza deve consentire al sedile di infilarcisi comodamente per tutta la sua ampiezza.

La larghezza del piano di lavoro deve essere di almeno cm. 120 - 180 e deve essere adeguata al tipo di lavoro svolto:

* più ampia se prevede la copiatura o la consultazione di documentazione cartacea,
* più modesta se prevede solo operazioni di studio, ricerca o dialogo.

La profondità del piano di lavoro deve essere tale da consentire l'alloggiamento del monitor e della tastiera in maniera che il bordo di quest'ultima sia a cm. 10 dal bordo del tavolo e lo schermo del monitor sia a distanza visiva di cm. 50 - 70.


TASTIERA
La tastiera deve :

* essere inclinabile e dissociata dallo shermo,
* avere un'altezza massima al centro di mm.40

L' AMBIENTE DI LAVORO
* Lo schermo deve essere orientato a 90 gradi rispetto alla sorgente luminosa naturale.
* Le finestre devono avere possibilità di schermatura.
* Le luci artificiali devono essere schermate e disposte in maniera da non provocare immagine speculare sul video.
* L'illuminazione non deve provocare abbagliamenti diretti o riflessi.
* Gli arredi e le pareti non devono presentare superfici riflettenti.
* Il rumore deve essere contenuto.
* Lo spazio di lavoro deve consentire all'operatore di alzarsi agevolmente dal sedile e di cambiare posizione.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL POSTO DI LAVORO :

- a) AMBIENTE DI LAVORO:
numero degli occupanti;
disegno planimetrico con ubicazione posti di lavoro;
fonti di illuminazione naturale ed artificiale (tipo, schermatura, modularità);
riflessione della luminosità dalle pareti;
fonti di condizionamento dell'aria e riscaldamento;
rumorosità.

- b) POSTO DI LAVORO:
attrezzature informatiche presenti;
posizione del monitor rispetto alle fonti luminose;
caratteristiche di riflessione delle pareti rispetto al posto di lavoro;
livello di illuminamento in lux sui singoli piani di lavoro;
monitor: distanza dall' apparato visivo, luminosità, contrasto, filtri;
tavolo: dimensioni e regolabilità;
tastiera: qualità e spazio antistante utile per l'appoggio dei polsi dell'operatore;
sedia: stabilità, spostabilità, regolabilità sedile e schienale, rivestimento;
accessori: leggio, stampante, fax, telefono, scrittoio.

(dimensioni approssimative)

- c) LAVORO SVOLTO :
orario (durata, continuità);
tipo di lavoro (caricamento, rilevazione, dialogo, programmazione ecc.);
adempimenti complementari (telefono, fax, contatto col pubblico, altro..);

- d) GIUDIZIO SOGGETTIVO DEI LAVORATORI :
disponibilità di spazio;
qualità dell'aria;
microclima (temperatura, umidità);
illuminazione, riflessi..;
caratteristiche del monitor;
possibilità di miglioramenti con accessori.
rumorosità ambientale.


Esiste nella letteratura un'ampia scelta tra le check liste predisposte per la valutazione del rischio e la conseguente redazione del programma per la pianificazione degli interventi correttivi.

Tutte le proposte disegnano un percorso basato essenzialmente sui criteri più sopra esposti e che tuttavia possono essere arricchiti da approfondimenti successivi per facilitare l'informatizzazione dei dati ed il raggiungimento degli obiettivi fissati dai requisiti minimi riportati nell'Allegato VII del D. Lgs. n. 626/94.

UN SOSTEGNO PER I GOMITI

Ovviamente il supporto ai gomiti dovrebbe avere forma e dimensioni congrue alla lunghezza dell'arto superiore, alla distanza di questo dal rachide, alla stabilità del sedile e tutto ciò senza creare incompatibilità con l'assetto e le caratteristiche ritenute minimali dalle norme CEE già recepite dall'Italia con il D.Lgs 626/94.

In verità nell'Allegato VII non si fa nessun riferimento all'opportunità che il sedile dell'operatore debba essere corredato da braccioli, ma nemmeno lo si vieta, pertanto ci sembra il caso di sottolineare che, a nostro parere ed a determinate condizioni, la presenza di un punto di appoggio per i gomiti possa essere di notevole ausilio all'operatore.

Mentre la distanza del bracciolo dal piano del sedile, salvo piccoli accorgimenti pratici è compatibile con qualsiasi statura media, ciò che invece dovrebbe essere accuratamente regolabile è la distanza fra i due braccioli per il sostegno dei gomiti in rapporto alla taglia ed al sesso dell'operatore

Per la ricerca delle misure congrue da attribuire alle strutture di sostegno all'attività ai VDT solitamente ci si serve di parametri facilmente accessibili dai quali, ricorrendo ad apposite tabelle, si ricavano le misure cercate.

Lunghezza dell'omero:

sesso maschile: per una statura da m.1,53 a m. 1,83
la lunghezza dell'omero va da mm.295 a mm. 368;
sesso femminile: per
una statura da m. 1,40 a m. 1,71
la lunghezza dell'omero va da mm. 263 a mm. 344;

Lunghezza del radio:

sesso maschile: per una statura da m.1,53 a m. 1,83
la lunghezza del radio va da mm.213 a mm. 273;
sesso femminile: per una statura da m.1,40 a m. 1,71
la lunghezza del radio va da mm.193 a mm.250.

Lunghezza del cubito:

sesso maschile: per una statura da m. 1,53 a m.1,83
la lunghezza del cubito va da mm. 227 a mm. 293;
sesso femminile: per una statura da m.1,40 a m. 1,71
la lunghezza del cubito va da mm,203 a mm.264.


Per quel che si riferisce alla distanza biacromiale che esprime la distanza dell'arto superiore dal rachide durante l'assetto lavorativo ai VDT essa è rappresentata dalla distanza fra i due acromion; nella donna di statura media questa distanza è molto ridotta rispetto all'uomo: in media dai 5 ai 6 cm in meno.

Da quanto sopra esposto consegue che per ridurre gli effetti secondari al lavoro con unità video, la forma e le dimensioni ideali degli strumenti di lavoro e quelli dei supporti, devono essere adeguati al sesso ed alla costituzione dell'operatore e, contemporaneamente, devono soddisfare a tutte le indicazioni contenute nell'Allegato VII del D. Lgs. n. 626/94 della Legge sui VDT.

Le norme legislative esprimono i criteri di congruità cui deve ispirarsi la sistemazione dell'assetto lavorativo rimandando ai successivi decreti ministeriali, a contenuto strettamente tecnico, l'aggiornamento delle norme vigenti, conformemente a quanto previsto dall'Art. 29 dello stesso D.L. 626/94.

Cosa dice la Legge sui VDT

La Direttiva CEE 90/270 raccomanda ....

...."prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali........"

Il nostro legislatore, nel D.Lgs n. 626/94 Tit. VI , interpretando la raccomandazione in maniera piuttosto ampia, descrive con ricchezza di particolari che cosa debba intendersi per prescrizioni minime.

ART. 50 - Campo di applicazione
Anche se particolari esigenze di servizio possono modificare la applicazione delle norme attuative in alcune specifiche professionalità (Art. 1, comma 1 del D.Lvo n.242/96), il campo d'applicazione, ad una prima lettura, sembrerebbe sufficientemente esteso.

Tuttavia, ad ulteriore approfondimento, appare abbastanza chiaro che dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del Titolo VI anche gli addetti alla moviola, al monitoraggio delle registrazioni TV, alle sale di regia e a certe strumentazioni diagnostiche ospedaliere, almeno per tutto il tempo che utilizzano apparecchiature fornite di monitor.


ART. 51 - Definizioni

Definizioni di:

lavoratore addetto, strumenti ed attrezzature adoperate e posto di lavoro;
categorie di lavoratori soggetti alle prescrizioni obbligatorie previste dalla Legge.
Alla lettera c del comma 1 si intende per lavoratore addetto ai VDT chi utilizza un'attrezzatura munita di monitor in modo sistematico ed abituale per almeno 4 ore consecutive giornaliere.

Tuttavia, secondo la maggior parte degli studiosi questa limitazione delle garanzie di sicurezza non trova sostegno nella letteratura scientifica e quindi tutte le misure di prevenzione dovrebbero essere attuate, qualora possibili, a prescindere dal livello di rischio cui sono soggetti i lavoratori.


ART. 52 - Obblighi del datore di lavoro

Nel momento della valutazione del rischio di cui all'Art. 4, Comma 1 il datore di lavoro deve porre particolare attenzione:

ai rischi per la vista e per gli occhi;
ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
Nel momento della stesura del programma e della sua attuazione il datore di lavoro deve adottare le opportune misure atte ad ovviare alla rischiosità riscontrata.


ART. 53 - Organizzazione del lavoro

Il datore di lavoro assegna mansioni e compiti lavorativi comportanti l'uso dei VDT anche secondo una distribuzione del lavoro in grado di consentire l'attuazione degli accorgimenti che consentano di evitare i disturbi da eccessivo affaticamento


ART. 54 - Svolgimento del lavoro

Il lavoratore che svolge la sua attività ai VDT per almeno 4 ore consecutive, ha diritto ad un 'interruzione del ritmo mediante pause ovvero mediante cambiamento di attività.
Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.
In assenza di contrattazione collettiva, il lavoratore ha comunque diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al VDT.
Modalità e durata delle interruzioni possono anche essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne ravvisi la necessità.
E' esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
Nel computo dei tempi di interruzione sono esclusi i tempi tecnici di attesa della risposta da parte del sistema elettronico che sono considerati a tutti gli effetti tempo di lavoro sempre che il lavoratore addetto non possa abbandonare il posto di lavoro.
La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e come tale non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedano la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.



ART. 55 - Sorveglianza sanitaria

I lavoratori prima di essere adibiti ad attività ai VDT devono essere sottoposti a visita medica da parte del medico competente e, qualora questi ne ravvisi la necessità, anche ad una visita specialistica oftalmologica.
In base ai risultati degli accertamenti di cui sopra i lavoratori vengono classificati come idonei con o senza prescrizioni, o non idonei.
I lavoratori idonei con prescrizioni e quelli che abbiano oltrepassato i 45 anni di età saranno sottoposti a visite periodiche con cadenza almeno biennale.
Il lavoratore può essere sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta quando sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, previa conferma del medico competente.
La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro.



ART. 56 - Informazione e formazione

Informazione: misure applicabili al posto di lavoro in base all'analisi dello stesso (Art.52), modalità di svolgimento dell'attività, protezione degli occhi e della vista.

Formazione adeguata a quanto sopra.

I Ministeri del lavoro e della Sanità stabiliranno con decreto una guida all'uso dei VDT.


ART. 57 - Consultazione e partecipazione

Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici (anche di software) che comportino mutamenti nell'organizzazione del lavoro ai VDT.


ART. 58 - Adeguamento delle norme

I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente Decreto devono essere conformi alle prescrizioni di cui Allegato VII

I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati a quanto prescritto al Comma 1 entro il 1 Gennaio 1996.


ART. 59 - Caratteristiche tecniche

Con decreti dei Ministri del Lavoro, della Sanità, dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all' Allegato VII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di VDT.

nell'Allegato VII:
Lo schermo, La tastiera, Il piano di lavoro, Sedile di lavoro