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VIDEOTERMINALI
- VDT
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PREMESSA |
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Effetti
sulla salute |
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L'uso
protratto del VDT può provocare:
Affaticamento visivo con bruciori, lacrimazione, fotofobia, astenopia,
diplopia;
Disturbi
muscolo scheletrici con cefalea, cervicobrachialgie, lombalgie;
Stanchezza
con disturbi di tipo psicologico e psicosomatico.
E' fin troppo evidente che tali disturbi non derivano esclusivamente
dall'uso dei VDT ma possono essere considerati come possibili in
tutti i lavori d'ufficio qualora vengano superati certi livelli
di intensità o di continuità.
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Assetto
privilegiato agli addetti ai VDT
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D'altra
parte è anche acquisizione comune che, nella quasi totalità
degli uffici, l'uso abituale del computer rende frequenti tali disturbi
in tutti coloro che ci lavorano per molte ore al giorno e magari
anche al di sotto del livello delle 4 ore consecutive richiamate
nel D.L.gs. n.626/94.
Si
esclude comunque che nei posti di lavoro con VDT siano possibili
effetti negativi sulle gravidanze e sull'apparato visivo causati
direttamente da radiazioni provenienti dal monitor.
Infatti:
le radiazioni
ionizzanti provenienti dal monitor non sono superiori a quelle esistenti
nell'ambiente esterno;
le radiazioni
non ionizzanti si mantengono al di sotto dei limiti fissati dalle
disposizioni governative;
le statistiche
maggiormente accreditate non hanno segnalato finora l'esistenza
di patologia specifica per i lavoratori addetti ai VDT.
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LA
FUNZIONE VISIVA E L'IMPEGNO MUSCOLO SCELETRICO
DEGLI ADDETTI ALL'USO DEI VDT
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Le
norme del dispositivo legislativo non danno, come si vede, indicazioni
metriche precise sulle caratteristiche del posto di lavoro, ma con
l'aiuto di un'ampia aggettivazione mostrano che le intenzioni del
legislatore sono orientate verso la massima tutela del lavoratore
e, contemporaneamente, verso la massima attenzione per tutti quei
cambiamenti tecnologici che comportino mutamenti nell'organizzazione
del lavoro degli addetti ai VDT.
Per
questo motivo riteniamo opportuno un breve richiamo a quelle nozioni
di anatomia e di fisiologia che rappresentano la base di conoscenza
della visione e dell'impegno muscolo scheletrico del lavoratore
addetto all'uso intenso e continuativo dei VDT.
La
grande mobilità dei tratti cervicale e lombare della colonna
vertebrale è assicurata da un sistema muscolo scheletrico
che rende possibili anche minimi spostamenti del capo sul busto
e di quest'ultimo sul bacino.
Questi
piccoli spostamenti consentono di collaborare all'attività
oculocerebrale preposta in maniera determinante alla funzione visiva
in genere ed a quella della lettura in particolare.
Nel
caso specifico dei lavoratori addetti ai VDT si tratta della sorveglianza
della digitazione sulla tastiera e della lettura dei caratteri sul
monitor e/o sui testi.
Come
è noto il riconoscimento dei caratteri grafici viene effettuata
dalla scansione operata dai movimenti orizzontali e verticali dei
bulbi oculari.


Tali
movimenti rendono possibile lo scorrimento dei segni grafici sull'area
più sensibile della retina di pochi millimetri quadrati,
la fovea, nella parte centrale della macula che è situata
nel polo posteriore del bulbo oculare.
Le cose si complicano un poco quando l'operatore, per difetto visivo,
è anche portatore di occhiali.

In
questo caso l'allineamento richiesto ai movimenti del bulbo oculare,
combinato con i piccoli aggiustamenti della colonnna vertebrale,
include anche la necessità di comprendere sulla stessa linea
il centro ottico della lente di correzione.
Altro
aggiustamento compensatorio deve essere effettuato, col concorso
di automatico ed impercettibile impegno del rachide,quando il soggetto
tenta di fondere in unica immagine il messaggio visivo proveniente
da ciascuno dei due occhi ed inviato al cervello.
Questa
possibilità avviene normalmente entro i limiti di un'angolatura
compresa tra - 2 diottrie fino a circa + 20 diottrie ed è
tanto maggiore quanto più vicino all'apparato visivo si trova
l'oggetto da mettere a fuoco nella visione.
La
visione degli oggetti collocati a distanza maggiore di sei metri
mette a riposo i muscoli interessati.
 
Conclusione
I soggetti
che non hanno bene sviluppato il meccanismo della fusione per vicino
o i soggetti portatori di vizio di refrazione o anche quelli perfettamente
normali ma che tutti si sottopongano ad una prolungata attività
lavorativa ai VDT, a causa del notevole impegno dell'apparato visivo
oltre che di quello muscoloscheletrico, possono lamentare segni
di affaticamento visivo che si manifestano come fotofobia, bruciore
agli occhi, iperemia congiuntivale, cefalea, cervico brachialgie
e lombalgie

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LA
STABILITA' DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO
NEL MECCANISMO DELLA VISIONE AI VDT |
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Un meccanismo così fine come quello della visione ravvicinata
è strettamente dipendente dalla stabilità di tutto il
sistema che affida proprio all'apparato muscolo scheletrico della
colonna vertebrale, in perfetto automatismo e contemporanea sintonia
con la funzione visiva, una compensazione idonea a mantenere la testa,
e quindi i bulbi oculari, e quindi la fovea, nelle posizioni più
adeguate all'esercizio della specifica funzione a cui gli apparati
sensoriale, muscolare e scheletrico sono delegati.
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E' chiaro a questo punto che se gli addetti ai VDT si lamentano spesso
di lombalgie e di cefalee di tipo muscolotensivo, la causa deve essere
ricercata proprio nell'impegno cui è sottoposta la muscolatura
del rachide sia nelle sue attività dinamiche per i movimenti
delle mani, delle braccia e della colonna e sia per le attività
statiche per le contrazioni muscolari prevalentemente isometriche.
Si
tratta, specie per queste ultime, di un'attività non appariscente
perché i movimenti sono in realtà molto ridotti. Tuttavia
lo sforzo è da ritenersi consistente specie per la contrattura
muscolare finalizzata ai continui tentativi di mantenere la colonna
vertebrale nella verticalità e nella stabilità entrambe
indispensabili alla contemporanea lettura dei testi ed alla sorveglianza
della digitazione.
I disturbi
scheletrici della colonna vertebrale compaiono soprattutto perché
nella posizione eretta, prolungata e fissa il disco intervertebrale
resta compresso e mal nutrito.
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I
disturbi muscolari, specie quelli delle contrazioni isometriche, sono
causate dalla mancata normale irrorazione sanguigna e dal conseguente
ristagno delle tossine dovute alla fatica.
I disturbi
articolari invece sono dovuti essenzialmente alla velocità
della digitazione ed alla statisticità della postura del
rachide, specie se accompagnata da braccia addotte e flesse. Si
tratta di alterazioni articolari di tipo flogistico acuto e cronico
interessanti tutto il substrato anatomo funzionale dell'attrito
a seguito del prolungato svolgimento di mansioni che richiedono
particolari movimenti veloci e ripetitivi.
Sono
alterazioni che se vengono osservate in stadio precoce, si presentano
con una sintomatologia sfumata e quindi spesso misconosciuta.
I disturbi
periarticolari degli addetti ai VDT sono piuttosto rari. Riguardano
essenzialmente i nervi, i tendini e le loro guaine del polso e della
mano. Sono dovuti ai movimenti rapidi, ripetitivi ed alla compressione
sul polso durante la digitazione.
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ASSETTO
ERGONOMICO dei lavoratori addetti ai VDT.
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L'assetto ergonomico del lavoratore addetto ai VDT deve tener conto
dei seguenti aspetti fondamentali.
La funzione visiva è supportata da una disposizione del rachide
che assicuri una relativa rigidità ed una contemporanea possibilità
di aggiustamenti per favorire i piccoli movimenti del capo e delle
mani.
La digitazione
sulla tastiera viene effettuata essenzialmente articolando le dita
sui metacarpi e questi sul polso.
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La stabilità del rachide e la sua verticalità sono componenti
essenziali per consentire al capo un meccanismo sinergico con la funzione
visiva.
La naturale
adduzione delle braccia sul tronco non implica fatica ma concorre
alla stabilità della postura.
L'avambraccio
flesso sul braccio é in posizione critica perché è
sollecitato distalmente dai movimenti della mano e quindi non può
non trasmetterne l'impulso fino al gomito la cui articolazione verrebbe
a trovarsi pendula e libera senza appoggio su un bracciolo.
Sembrerebbe
molto vantaggioso un sostegno ai gomiti che, se lasciati liberi e
mobili, finirebbero inevitabilmente per accrescere l'esigenza di effettuare
i piccoli necessari movimenti compensatori di tutto il sistema muscolo
scheletrico del rachide.
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PARAMETRI
CONSIGLIATI per i lavoratori addetti ai VDT
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CRITERI
Allo
stato attuale delle nostre conoscenze e col conforto anche di ERGO
MEASURE col marchio CEPER e realizzato da Landmark BV, Rotterdam
Idee en ergonomisch concept: NIA, Amsterdam e distribuito da Holdi
Design by, Heythuysen The Nederland (C) 1989 made by meterex Solingen
- si sceglie il parametro della statura come quello più accessibile
e dal quale si riesce praticamente più agevole risalire alle
dimensioni ricercate.
DIMENSIONI CONSIGLIABILI
SEDILE
- Basamento
del sedile:
a 5 razze per evitare il ribaltamento e con possibilità di
facile spostamento sul pavimento.
-
Altezza del sedile.
Per altezza del sedile si intende la distanza tra il pavimento e
la superficie superiore del sedile.
Questa
deve essere regolabile e, in rapporto alla statura del soggetto,
l'altezza del sedile deve corrispondere a quella riportata nella
seguente tabella.
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STATURA
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ALTEZZA
SEDILE
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cm.
145
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cm.
39
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|
cm.
150
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cm.
40
|
|
cm.
155
|
cm.
42
|
|
cm.
160
|
cm.
43
|
|
cm.
165
|
cm.
45
|
|
cm.
170
|
cm.
46
|
|
cm.
175
|
cm.
47
|
|
cm.
180
|
cm.
49
|
|
cm.
185
|
cm.
50
|
|
cm.
190
|
cm.
52
|
|
cm.
195
|
cm.
53
|
|
cm.
200
|
cm.
54
|
|
cm.
205
|
cm.
55
|
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SCHIENALE
L'altezza
dello schienale, regolabile, deve essere tale da sostenere l'intera
zona lombare per cui il supporto deve corrispondere al giro vita.
L'inclinazione
dello schienale deve essere compresa tra i 90 ed i 110 gradi in
avanti.
I
braccioli (gomitòli)
- altezza variabile
- distanza fra i braccioli: variabile
PIANO
DI LAVORO
Altezza:
L'altezza
del piano di lavoro è rappresentata dalla distanza dal pavimento
alla superficie superiore della scrivania.
Tale
distanza se è regolabile, calcolata in base alla statura
della persona, trova i suoi dati medi di riferimento nella seguente
tabella.
Se
è fissa, deve essere di almeno 72 cm.
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Statura
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Altezza
del piano di lavoro
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cm.
145
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cm.
58 circa
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|
cm.
150
|
cm.
60 circa
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|
cm.
155
|
cm.
62 circa
|
|
cm.
160
|
cm.
64 circa
|
|
cm.
165
|
cm.
66 circa
|
|
cm.
170
|
cm.
68 circa
|
|
cm.
175
|
cm.
70 circa
|
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Lo spazio sotto il piano di lavoro deve garantire, per altezza,
l'allocamento delle gambe in posizione di semiflessione e per larghezza
deve consentire al sedile di infilarcisi comodamente per tutta la
sua ampiezza.
La
larghezza del piano di lavoro deve essere di almeno cm. 120
- 180 e deve essere adeguata al tipo di lavoro svolto:
* più
ampia se prevede la copiatura o la consultazione di documentazione
cartacea,
* più modesta se prevede solo operazioni di studio, ricerca
o dialogo.
La profondità del piano di lavoro deve essere tale
da consentire l'alloggiamento del monitor e della tastiera in maniera
che il bordo di quest'ultima sia a cm. 10 dal bordo del tavolo e
lo schermo del monitor sia a distanza visiva di cm. 50 - 70.
TASTIERA
La tastiera deve :
* essere
inclinabile e dissociata dallo shermo,
* avere un'altezza massima al centro di mm.40
L' AMBIENTE
DI LAVORO
* Lo schermo deve essere orientato a 90 gradi rispetto alla sorgente
luminosa naturale.
* Le finestre devono avere possibilità di schermatura.
* Le luci artificiali devono essere schermate e disposte in maniera
da non provocare immagine speculare sul video.
* L'illuminazione non deve provocare abbagliamenti diretti o riflessi.
* Gli arredi e le pareti non devono presentare superfici riflettenti.
* Il rumore deve essere contenuto.
* Lo spazio di lavoro deve consentire all'operatore di alzarsi agevolmente
dal sedile e di cambiare posizione.
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CRITERI
PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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ANALISI
DEL POSTO DI LAVORO :
- a) AMBIENTE DI LAVORO:
numero degli occupanti;
disegno planimetrico con ubicazione posti di lavoro;
fonti di illuminazione naturale ed artificiale (tipo, schermatura,
modularità);
riflessione della luminosità dalle pareti;
fonti di condizionamento dell'aria e riscaldamento;
rumorosità.
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- b) POSTO DI LAVORO:
attrezzature informatiche presenti;
posizione del monitor rispetto alle fonti luminose;
caratteristiche di riflessione delle pareti rispetto al posto di lavoro;
livello di illuminamento in lux sui singoli piani di lavoro;
monitor: distanza dall' apparato visivo, luminosità, contrasto,
filtri;
tavolo: dimensioni e regolabilità;
tastiera: qualità e spazio antistante utile per l'appoggio
dei polsi dell'operatore;
sedia: stabilità, spostabilità, regolabilità
sedile e schienale, rivestimento;
accessori: leggio, stampante, fax, telefono, scrittoio.
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(dimensioni approssimative)
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- c) LAVORO SVOLTO :
orario (durata, continuità);
tipo di lavoro (caricamento, rilevazione, dialogo, programmazione
ecc.);
adempimenti complementari (telefono, fax, contatto col pubblico,
altro..);
- d)
GIUDIZIO SOGGETTIVO DEI LAVORATORI :
disponibilità di spazio;
qualità dell'aria;
microclima (temperatura, umidità);
illuminazione, riflessi..;
caratteristiche del monitor;
possibilità di miglioramenti con accessori.
rumorosità ambientale.
Esiste nella letteratura un'ampia scelta tra
le check liste predisposte per la valutazione del rischio e la conseguente
redazione del programma per la pianificazione degli interventi correttivi.
Tutte
le proposte disegnano un percorso basato essenzialmente sui criteri
più sopra esposti e che tuttavia possono essere arricchiti
da approfondimenti successivi per facilitare l'informatizzazione
dei dati ed il raggiungimento degli obiettivi fissati dai requisiti
minimi riportati nell'Allegato
VII del D. Lgs. n. 626/94.
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UN
SOSTEGNO PER I GOMITI
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Ovviamente
il supporto ai gomiti dovrebbe avere forma e dimensioni congrue alla
lunghezza dell'arto superiore, alla distanza di questo dal rachide,
alla stabilità del sedile e tutto ciò senza creare incompatibilità
con l'assetto e le caratteristiche ritenute minimali dalle norme CEE
già recepite dall'Italia con il D.Lgs 626/94.
In
verità nell'Allegato
VII non
si fa nessun riferimento all'opportunità che il sedile dell'operatore
debba essere corredato da braccioli, ma nemmeno lo si vieta, pertanto
ci sembra il caso di sottolineare che, a nostro parere ed a determinate
condizioni, la presenza di un punto di appoggio per i gomiti possa
essere di notevole ausilio all'operatore.
Mentre
la distanza del bracciolo dal piano del sedile, salvo piccoli accorgimenti
pratici è compatibile con qualsiasi statura media, ciò
che invece dovrebbe essere accuratamente regolabile è la
distanza fra i due braccioli per il sostegno dei gomiti in rapporto
alla taglia ed al sesso dell'operatore
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Per
la ricerca delle misure congrue da attribuire alle strutture di sostegno
all'attività ai VDT solitamente ci si serve di parametri facilmente
accessibili dai quali, ricorrendo ad apposite tabelle, si ricavano
le misure cercate.
Lunghezza dell'omero:
sesso
maschile: per una statura da m.1,53
a m. 1,83
la lunghezza dell'omero va da mm.295 a mm. 368;
sesso femminile: per una statura da m. 1,40 a m. 1,71
la lunghezza dell'omero va da mm. 263 a mm. 344;
Lunghezza del radio:
sesso
maschile: per una statura da m.1,53 a m. 1,83
la lunghezza del radio va da mm.213 a mm. 273;
sesso femminile: per una statura da m.1,40 a m. 1,71
la lunghezza del radio va da mm.193 a mm.250.
Lunghezza del cubito:
sesso maschile: per una statura da m. 1,53 a m.1,83
la lunghezza del cubito va da mm. 227 a mm. 293;
sesso femminile: per una statura da m.1,40 a m. 1,71
la lunghezza del cubito va da mm,203 a mm.264.
Per quel che si riferisce alla distanza biacromiale che esprime
la distanza dell'arto superiore dal rachide durante l'assetto lavorativo
ai VDT essa è rappresentata dalla distanza fra i due acromion;
nella donna di statura media questa distanza è molto ridotta
rispetto all'uomo: in media dai 5 ai 6 cm in meno.
Da
quanto sopra esposto consegue che per ridurre gli effetti secondari
al lavoro con unità video, la forma e le dimensioni ideali
degli strumenti di lavoro e quelli dei supporti, devono essere adeguati
al sesso ed alla costituzione dell'operatore e, contemporaneamente,
devono soddisfare a tutte le indicazioni contenute nell'Allegato
VII del D. Lgs. n. 626/94 della Legge sui VDT.
Le
norme legislative esprimono i criteri di congruità cui deve
ispirarsi la sistemazione dell'assetto lavorativo rimandando ai
successivi decreti ministeriali, a contenuto strettamente tecnico,
l'aggiornamento delle norme vigenti, conformemente a quanto previsto
dall'Art. 29 dello stesso D.L. 626/94.
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Cosa
dice la Legge sui VDT |
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La
Direttiva CEE 90/270 raccomanda ....
...."prescrizioni
minime in materia di sicurezza e di salute per le attività
lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali........"
Il
nostro legislatore, nel D.Lgs n. 626/94 Tit. VI , interpretando
la raccomandazione in maniera piuttosto ampia, descrive con ricchezza
di particolari che cosa debba intendersi per prescrizioni minime.
ART.
50 - Campo di applicazione
Anche se particolari esigenze di servizio possono modificare la
applicazione delle norme attuative in alcune specifiche professionalità
(Art. 1, comma 1 del D.Lvo n.242/96), il campo d'applicazione, ad
una prima lettura, sembrerebbe sufficientemente esteso.
Tuttavia,
ad ulteriore approfondimento, appare abbastanza chiaro che dovrebbero
rientrare nel campo di applicazione del Titolo VI anche gli addetti
alla moviola, al monitoraggio delle registrazioni TV, alle sale
di regia e a certe strumentazioni diagnostiche ospedaliere, almeno
per tutto il tempo che utilizzano apparecchiature fornite di monitor.
ART. 51 - Definizioni
Definizioni
di:
lavoratore
addetto, strumenti ed attrezzature adoperate e posto di lavoro;
categorie di lavoratori soggetti alle prescrizioni obbligatorie
previste dalla Legge.
Alla lettera c del comma 1 si intende per lavoratore addetto ai
VDT chi utilizza un'attrezzatura munita di monitor in modo sistematico
ed abituale per almeno 4 ore consecutive giornaliere.
Tuttavia,
secondo la maggior parte degli studiosi questa limitazione delle
garanzie di sicurezza non trova sostegno nella letteratura scientifica
e quindi tutte le misure di prevenzione dovrebbero essere attuate,
qualora possibili, a prescindere dal livello di rischio cui sono
soggetti i lavoratori.
ART. 52 - Obblighi del datore di lavoro
Nel
momento della valutazione del rischio di cui all'Art. 4, Comma 1
il datore di lavoro deve porre particolare attenzione:
ai
rischi per la vista e per gli occhi;
ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
Nel momento della stesura del programma e della sua attuazione il
datore di lavoro deve adottare le opportune misure atte ad ovviare
alla rischiosità riscontrata.
ART. 53 - Organizzazione del lavoro
Il
datore di lavoro assegna mansioni e compiti lavorativi comportanti
l'uso dei VDT anche secondo una distribuzione del lavoro in grado
di consentire l'attuazione degli accorgimenti che consentano di
evitare i disturbi da eccessivo affaticamento
ART. 54 - Svolgimento del lavoro
Il
lavoratore che svolge la sua attività ai VDT per almeno 4
ore consecutive, ha diritto ad un 'interruzione del ritmo mediante
pause ovvero mediante cambiamento di attività.
Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione
collettiva, anche aziendale.
In assenza di contrattazione collettiva, il lavoratore ha comunque
diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione
continuativa al VDT.
Modalità e durata delle interruzioni possono anche essere
stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente
ne ravvisi la necessità.
E' esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio
ed al termine dell'orario di lavoro.
Nel computo dei tempi di interruzione sono esclusi i tempi tecnici
di attesa della risposta da parte del sistema elettronico che sono
considerati a tutti gli effetti tempo di lavoro sempre che il lavoratore
addetto non possa abbandonare il posto di lavoro.
La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante
dell'orario di lavoro e come tale non è riassorbibile all'interno
di accordi che prevedano la riduzione dell'orario complessivo di
lavoro.
ART. 55 - Sorveglianza sanitaria
I lavoratori
prima di essere adibiti ad attività ai VDT devono essere
sottoposti a visita medica da parte del medico competente e, qualora
questi ne ravvisi la necessità, anche ad una visita specialistica
oftalmologica.
In base ai risultati degli accertamenti di cui sopra i lavoratori
vengono classificati come idonei con o senza prescrizioni, o non
idonei.
I lavoratori idonei con prescrizioni e quelli che abbiano oltrepassato
i 45 anni di età saranno sottoposti a visite periodiche con
cadenza almeno biennale.
Il lavoratore può essere sottoposto a controllo oftalmologico
a sua richiesta quando sospetti una sopravvenuta alterazione della
funzione visiva, previa conferma del medico competente.
La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione
in funzione dell'attività svolta è a carico del datore
di lavoro.
ART. 56 - Informazione e formazione
Informazione:
misure applicabili al posto di lavoro in base all'analisi dello
stesso (Art.52), modalità di svolgimento dell'attività,
protezione degli occhi e della vista.
Formazione
adeguata a quanto sopra.
I Ministeri
del lavoro e della Sanità stabiliranno con decreto una guida
all'uso dei VDT.
ART. 57 - Consultazione e partecipazione
Il
datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante
per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici (anche di software)
che comportino mutamenti nell'organizzazione del lavoro ai VDT.
ART. 58 - Adeguamento delle norme
I posti
di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente Decreto devono essere conformi alle prescrizioni di
cui
Allegato VII
I posti
di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto devono essere adeguati a quanto prescritto
al Comma 1 entro il 1 Gennaio 1996.
ART. 59 - Caratteristiche tecniche
Con
decreti dei Ministri del Lavoro, della Sanità, dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Commissione consultiva
permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie,
gli adattamenti di carattere tecnico all' Allegato VII in funzione
del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative specifiche
internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature
dotate di VDT.
nell'Allegato
VII:
Lo schermo, La tastiera, Il piano di lavoro, Sedile di lavoro
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